Tribunale di Pescara - Composizione negoziata: inaccoglibilità della richiesta di conferma delle misure protettive se dalle informazioni disponibili non risulti che il risanamento risulti prospettabile come possibile.

Tribunale Ordinario di Pescara, Sez. civile - Settore procedure concorsuali e espropriazioni, 14 maggio 2025 (data della pronuncia) – Giudice delegato Federica Colantonio.
Composizione negoziata – Istanza di conferma delle misure protettive – Informazioni disponibili insufficienti a pronosticare una possibilità di risanamento – Mancanza del necessario presupposto del fumus boni juris – Inaccoglibilità della richiesta.
Con riferimento ad una domanda di conferma delle misure protettive formulata ex art 19 C.C.I. da una società nell'ambito della composizione negoziata, laddove, allo stato delle informazioni disponibili e dei dati dalla medesima forniti, non sia possibile formulare una prognosi positiva in ordine alle prospettive di risanamento, atteso che: (a) il progetto di piano di risanamento appare assolutamente embrionale rispetto alle indicazioni contenute nella lista di controllo di cui all'art. 13, comma 2, C.C.I. e così le azioni e gli interventi ipotizzati per il superamento della crisi; (b) la ricorrente, come dalla medesima ammesso, abbia fornito all’Esperto “dati contabili in tutta probabilità non veritieri” in tal modo impedendo di effettuare un test pratico attendibile per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento; (c) le trattative non abbiano al momento coinvolto i creditori; non sia emersa la disponibilità del socio o di terzi investitori a fornire sostegno finanziario, si deve ritenere che le misure richieste ex art. 18 C.C.I. vadano dichiarate inefficaci in ragione dell'insussistenza del requisito del fumus boni juris, mancanza che rende inutile anche effettuare una verifica circa la ricorrenza dell'ulteriore requisito del periculum in mora. Ciò a maggior ragione qualora l'impresa risulti, come nello specifico, collocabile, secondo la relazione dell'esperto, nella fascia più critica (classe 6) che richiede soluzioni drastiche non compatibili con il mero risanamento in continuità ordinaria, dovendosi in mancanza procedere a concordato semplificato con cessione dell’azienda a terzi o a liquidazione controllata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)