Procura della Corte di Cassazione – Concordato preventivo: l'omologazione produce la sospensione della prescrizione dei crediti concordatari fino al momento in cui ne è previsto l'adempimento.
Procura Generale della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 maggio 2025 (data della pronuncia) – Sostituto Proc. Gen, Giovanni Battista Nardicchia, Rel. Andrea Fidanzia.
Concordato preventivo – Omologazione – Crediti concordatari – Sospensione dei termini di prescrizione – Durata.
L’omologazione del concordato, e gli effetti obbligatori che ne conseguono ex art. 184 l.fall., implicano la sospensione del corso della prescrizione dei crediti: tale sospensione opera per il periodo temporale compreso tra l’omologazione del concordato e il momento in cui, secondo le previsioni della proposta o, in assenza di un termine di adempimento, dei piani di riparto, il singolo credito può essere considerato esigibile. (Principio di diritto) [in conseguenza di ciò la Procura Generale ha richiesto che venisse dalla Suprema Corte rigettato il ricorso proposto dalla società in liquidazione e in concordato preventivo avverso la decisione della Corte d'Appello che aveva rigettato quello antecedente proposto avverso la decisione del Tribunale e confermato che il termine di prescrizione dei credi oggetto di causa, vale dire dei creditori concordatari, non poteva iniziare a decorrere dall’omologa del concordato preventivo difettando il requisito dell'esigibilità]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di interruzione della prescrizione dei crediti dal momento della loro insinuazione allo stato passivo anche nei confronti del fideiussore del fallito, cfr. in questa rivista : Cassazione civile, Sez. III, 19 Aprile 2018, n. 9638 https://www.unijuris.it/node/4399; in tema di presupposto perché operi in sede di concordato preventivo la sospensione della prescrizione dei crediti: Cassazione civile, Sez. I, 15 Novembre 2021, n. 34437 https://www.unijuris.it/node/6046].
