Tribunale di Pescara - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: il debitore, per poter proseguire nel contratto di mutuo garantito da ipoteca sull'abitazione principale, può essere rimesso in termini per il pagamento delle rate scadute.

Tribunale Ordinario di Pescara, Sez. fallimentare, 10 maggio 2025 (data della pronuncia) – Giudice delegato Federica Colantonio.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Accesso a quella procedura - Mutuo ipotecario gravante sull’abitazione principale – Istanza di prosecuzione - Contratto dichiarato precedentemente risolto e procedura esecutiva immobiliare pendente – Possibile autorizzazione anche in quel caso – Rimessione in termini per il pagamento delle rate scadute – Espediente cui farsi ricorso.
Il legislatore, nella disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore, ha inteso tenere in particolare considerazione il carattere fondamentale che assume per il debitore la conservazione della casa di abitazione, ed ha pertanto consentito con l'art. 67, quinto comma, C.C.I. una forma di purgazione della mora da parte del debitore e la conseguente prosecuzione del contratto di mutuo garantito da ipoteca gravante sull'abitazione principale. Ciò si deve ritenere che risulti possibile previa autorizzazione del giudice, come in ogni caso necessaria, anche ove il mutuo fosse stato sulla base di eventuali clausole apposte al contratto dichiarato risolto dalla banca mutuante e il bene assoggettato a procedura esecutiva immobiliare antecedentemente alla domanda di accesso a quella procedura, ed anche in presenza di eventuali decadenze intimate, medio tempore, dall'istituto finanziario, ben potendo il giudice, affinché risulti rispettata la condizione dell'avvenuto regolare pagamento di quelle obbligazioni al momento della presentazione della domanda, come prevista da detta norma, disporre la rimessione in termini del debitore per il pagamento, anche eventualmente grazie all'intervento di altro soggetto (nello specifico di un familiare), delle rate di mutuo che risultino scadute. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)