Tribunale di Massa - Concordato minore in continuità: possibile sostituzione del valore rappresentato da un immobile con finanza messa a disposizione da terzi e possibile moratoria oltre i 180 giorni nel pagamento dei creditori prelazionari.

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Data di riferimento: 
06/02/2025

Tribunale di Massa, Sez. Procedure Concorsuali, 06 febbraio 2025 (data della pronuncia) – Giudice delegato Elisa Pinna.

Concordato minore in continuità professionale – Possibilità che il valore rappresentato da un immobile di proprietà sia sostituito dall'immissione di finanza esterna – Condizioni necessarie - Fondamento.

Concordato minore – Previsione di una moratoria oltre i 180 giorni nel pagamento dei creditori prelazionari- Ammissibilità – Applicabilità della disposizione prevista al riguardo in sede di concordato preventivo.

Con riferimento a un concordato minore in continuità di attività professionale prevedente la messa a disposizione dei creditori per un certo numero di anni del ricavo mensile che ne deriverà al netto dei costi e delle spese familiari, e pertanto non liquidatorio, può considerarsi ammissibile e non in contrasto con la disciplina delineata dal legislatore la sostituzione nel rispetto della garanzia patrimoniale di un immobile, in particolare costituente costituente abitazione principale, con denaro proveniente, per un ammontare congruo corrispondente al valore di potenziale realizzo di quel bene in una vendita competitiva e coattiva, da soggetti terzi rispetto al debitore, con rinuncia al regresso; ciò in quanto può ritenersi che i creditori ricevano in tal caso, nella procedura negoziale, un trattamento non deteriore rispetto alla vendita forzata dei beni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel concordato minore deve ritenersi applicabile, in ragione del richiamo contenuto nell'art. 74, ultimo comma, C.C.I., per quanto compatibili, alle disposizioni di cui Capo III del medesimo titolo IV, relative al concordato preventivo, ai sensi dell'art. 109, comma 5, C.C.I., la moratoria per il pagamento dei creditori muniti di prelazione, anche oltre il termine di 180 giorni dall’omologazione, per cui detti crediti, stante che l'adempimento con una tempistica superiore equivale a soddisfazione non integrale, devono essere ammessi al voto per l’intero, con la conseguenza che anche per la parte “capiente” tale credito deve essere inserito in un’apposita classe al fine di consentire l’esercizio del diritto di voto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime_pubblicate/33204/Sovraindebitamento?Concordato-Minore%3A-controvalorizzazione-dell%E2%80%99immobile-del-debitore

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33211/CrisiImpresa?Concordato-Minore%3A-moratoria-oltre-180-giorni-del-creditore-privilegiato

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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