Tribunale di Taranto - Concordato semplificato: anche nel caso in cui la domanda di accesso sia proposta con riserva, la domanda piena deve essere proposta entro i 60 giorni dalla comunicazione ex art. 17, comma 8, C.C.I. dell'esperto.

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Data di riferimento: 
18/06/2025

Tribunale di Taranto, Sez. II civ. - Ufficio delle procedure concorsuali, 18 giugno 2025 – Pres. Remo Lisco, Rel. Raffaele Viglione, Giud. Giuseppe De Francesca.

Concordato semplificato – Domanda di accesso proposta con riserva – Domanda piena da depositarsi sempre nel termine di 60 giorni dalla relazione dell'esperto - Fondamento.

L’opportunità, ora introdotta dal D. Lgs. 136/2024, di accesso anche con riserva al concordato semplificato non può valere ad allargare il recinto di durata di un termine intrinsecamente decadenziale, come previsto dall'art. 25 sexies, comma 1, C.C.I., per il deposito della domanda di accesso a quella procedura, fissato in 60 giorni dalla comunicazione finale con cui l'esperto dichiara che in sede di composizione negoziata “le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, ma che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili”, ciò in quanto detto articolo, a differenza di quanto avviene ex art. 44 C.C.I. con riferimento alla domanda con riserva di accesso in generale a tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, non assegna al Tribunale alcun potere di fissare un termine per il deposito della domanda piena, essendo già previsto in modo inderogabile ex lege, consentendo cosi al debitore istante di godere immediatamente e in via anticipata rispetto al momento del deposito della domanda piena degli strumenti di protezione predisposti dall’art. 54, commi 1 e 2, C.C.I.( (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza