Tribunale di Modena – Liquidazione controllata: anche nel contesto di quella procedura, come avviene in sede di liquidazione giudiziale, è possibile che non si faccia luogo al procedimento di accertamento del passivo.

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Data di riferimento: 
29/03/2025

Tribunale di Modena, Sez. III Crisi e Insolvenza, 29 marzo 2025 (data della pronuncia) – Giudice delegato Carlo Bianconi.

Liquidazione Controllata – Accertamento del passivo – Possibilità che non si faccia luogo all'accertamento del passivo in carenza di attivo – Applicazione analogica dell’art. 209 C.C.I. - Fondamento.

Stante che la ratio principale dell’art. 209 C.C.I. (e, prima, del sostanzialmente analogo art. 102 L.F.), che prevede che il curatore possa richiedere al Tribunale (e ora in ragione della modifica introdotta dal D. Lgs. 136/2024 al Giudice Delegato) di disporre che non si faccia luogo al procedimento di accertamento del passivo se risulta che “non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura”, è esattamente quella di evitare, al ricorrere dei necessari presupposti previsti da detto articolo, il dispendio inutile di energie e risorse per il compimento di una attività che appaia prospetticamente del tutto inefficiente, non si vede il perché, pur in assenza di una analoga disposizione specifica al riguardo, dal momento che una tale esigenza si può verificare nell’ambito della LG, da un punto di vista logico, essa non possa porsi (anche) con riferimento alla liquidazione controllata; ciò seppure esista una disposizione, l'art. 273 C.C.I. che specificatamente disciplina quella procedura, seppure sia prevista una differente tempistica al riguardo e seppure l'art. 272, terzo comma, ultimo inciso C.C.I., siccome novellato dal Correttivo 2024, preveda che la procedura di liquidazione controllata possa essere chiusa anche anteriormente al triennio di sua durata normale, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire, stante che, attesa la mancanza di attivo, altro è la chiusura della procedura (evento finale), altro è l’esonero dall’accertamento del passivo. (Pierluigi Ferrini -Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/33290/CrisiImpresa?Liquidazione-controllata-e-accertamento-del-passivo%3A-applicabile-l%E2%80%99art.-209-CCII

[circa l'essere la liquidazione controllata e la liquidazione giudiziale ormai avvinte da una comunanza di disciplina, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione n. 22914 d.d. 19 agosto 2024

https://www.unijuris.it/node/7924 e Corte Cost. 121/2024 https://www.unijuris.it/node/7907, in tema viceversa di inammissibilità del trapianto di un intero istituto della liquidazione giudiziale nell'ambito della liquidazione controllata: Tribunale di Milano, 23 luglio 2024 https://www.unijuris.it/node/7956].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza