Tribunale di Bergamo – Esdebitazione del debitore incapiente: considerazioni in tema di meritevolezza, di acquisibilità di redditi futuri, e di non estensione di quel beneficio nei confronti dei coobbligati e fideiussori.

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Data di riferimento: 
09/04/2025

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., 09 aprile 2025 (data della pronuncia) – Pres. Domenico Vincenzo Scibetta, Rel. Angela Randazzo, Giud. Luca Fuzio.

Esdebitazione del debitore incapiente – Requisito della meritevolezza – Ricorso a finanziamento poi non onorato - Mancato accertamento del merito creditizio del debitore da parte del creditore bancario – Rilevanza solo parziale.

Esdebitazione del debitore incapiente – Diritto in prospettiva futura a TFR – Non riconoscibilità nell'arco di tre anni – Irrilevanza al fine della possibile acquisizione in quell'arco temporale di utilità per i creditori.

Esdebitazione del debitore incapiente – Presenza di garanzie del credito a favore di alcuni creditori - Non estensione di quel beneficio ai diritti dei coobbligati e dei fideiussori.

Seppure a differenza di quanto accade nel piano di ristrutturazione del consumatore e nel concordato minore, nell’esdebitazione dell’incapiente non sia prevista alcuna sanzione processuale a carico del finanziatore che abbia omesso, o malamente compiuto, la valutazione circa il merito creditizio del debitore, l’accertamento di tale condotta può ritenersi funzionale, al pari delle altre verifiche che l’O.C.C. è chiamato a compiere, e che riguardano più direttamente il comportamento del debitore, alla valutazione della meritevolezza ex art. 283, settimo comma, C.C.I. di quest’ultimo; ciò, peraltro, non nel senso che il riscontro della colpa del creditore possa tradursi, automaticamente, nel riconoscimento della meritevolezza del debitore, ma in quello che si tratta di uno degli elementi che compongono il quadro che il giudice è chiamato a valutare contestualmente a quelli eventualmente improntati a frode, colpa grave o dolo in capo al ricorrente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non costituisce motivo per escludere la ricorrenza dei presupposti per richiedere l'esdebitazione quale debitore incapiente, ai fini del riscontro dell'utilità che il debitore sia in grado di offrire ai creditori in prospettiva futura, vale a dire entro tre anni dal decreto che il giudice è chiamato a pronunciare, il fatto che quel soggetto quale lavoratore a tempo indeterminato in possesso di un reddito mensile appena sufficiente a coprire le esigenza familiari, possa avere diritto al termine dell'attività lavorativa al TFR, ciò in quanto risulta possibile richiedere un'anticipazione solo se ricorrono le condizioni previste dall'art. 2120 c.c. nello specifico non sussistenti e ciò in quanto trattasi di lavoratore di età anagrafica tale da non potersi ritenere la maturazione nell'arco di pochi anni di quel beneficio (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La presenza di garanzie del credito a favore di alcuni creditori non costituisce motivo ostativo alla concessione del beneficio dell’esdebitazione in ragione del particolare pregiudizio che verrebbe a crearsi nei confronti di quelli, ciò in quanto ai sensi dell'art. 278, comma sesto, C.C.I. lo stesso non si estende nei confronti dei diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e fideiussori del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-9-aprile-2025-pres-scibetta-est-randazzo

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33185/CrisiImpresa?Esdebitazione-dell%E2%80%99incapiente%3A-erronea-compilazione-del-foglio-di-notizie-e-meritevolezza-del-debitore

[con riferimento alla prima massima, cfr. nello stesso senso in questa rivista: Tribunale di Tempio Pausania, 03 febbraio 2023 https://www.unijuris.it/node/6967; Corte d'Appello di Venezia, Sez. I civ., 05 giugno 2023 https://www.unijuris.it/node/7124 e Tribunale di Messina, Sez. II civ., 20 dicembre 2021 https://www.unijuris.it/node/5995].

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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