Corte di Cassazione (11444/2025) – Liquidazione dei beni ex L. 3/2012: l'ammissione allo stato passivo in privilegio del credito di un professionista, richiede la chiara indicazione del titolo di cui si chiede il riconoscimento.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 aprile 2025, n. 11444 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Filippo D'Aquino.
Sovraindebitamento - Liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012 – Richiesta di ammissione allo stato passivo in privilegio proposta da un professionista – Necessaria indicazione specifica del titolo su cui si basa – Omessa o incerta indicazione – Ammissione al passivo in chirografo - Specificazione in sede di opposizione – Inammissibilità.
Nel giudizio di verificazione dello stato passivo, l'indicazione del titolo del privilegio di cui si chiede il riconoscimento non attiene alla semplice qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, bensì integra la "causa petendi" della domanda di ammissione. Ne consegue che, ove l'indicazione del titolo del privilegio, inizialmente omessa, venga mutata o specificata per la prima volta in sede di opposizione, la relativa domanda è inammissibile per il suo carattere di novità. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha confermato il provvedimento di merito con il quale, in relazione alla domanda di partecipazione allo stato passivo della liquidazione del patrimonio, stante l'omessa richiesta del privilegio correlato allo svolgimento di attività professionale, è stata disposta l'ammissione del corrispondente credito al solo chirografo). (Massima Ufficiale) [ciò a riprova, così ha specificato la Corte, del principio di volontarietà che presidia, anche per tale istituto del sovraindebitamento, stante l’analoga formulazione dell’art. 14 septies, primo comma, lettera d), della L. n. 3/2012 rispetto all’art. 93, terzo comma, n. 4) l. fall., la partecipazione dei creditori al conseguimento del risultato consistente nella possibilità di avvalersi di uno statuto del credito maggiormente protetto in sede distributiva]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-30-aprile-2025-n-11444-pres-ferro-est-daquino
[in tema di presupposto necessario per l'ammissione allo stato passivo di un credito in via prililegiata (non necessità del riferimento normativo chem lo prevede), cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 maggio 2018, n. 12467 https://www.unijuris.it/node/4770; in tema altresì di necessaria indicazione del bene sul quale insiste nel caso della prelazione speciale: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. -1, 13 dicembre 2019, n. 33008 https://www.unijuris.it/node/7322; quanto alla possibilità che la richiesta dei riconoscimento di un particolare privilegio possa essere desunta dallla documentazione allegata: Corte di Cassazione, Sez. VI – 1, 20 settembre 2021, n. 25361 https://www.unijuris.it/node/6309; circa l'ammissione in via chirografaria in caso di incertezza od omissione dell'indicazione della causa attributiva della prelazione: Cassazione., Sez. 1, 23 gennaio 2024, n. 2287 https://www.unijuris.it/node/7557 e circa l'inammissibilità che venga chiarita in sede di giudizio di opposizione: Cassazione civile, sez. I, 19 Gennaio 2017, n. 1331 https://www.unijuris.it/node/3195].