Corte di Cassazione (12395/2025) – Procedura di liquidazione dei beni ex L. 3/2012: legittimazione del liquidatore a sollevare in sede di redazione dello stato passivo l'eccezione di revocabilità ex art. 2901 c.c. di un mutuo c.d. “di scopo”.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 maggio 2025, n. 12395 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Paola Vella.
Sovraindebitamento - Liquidazione dei beni e art. 14 ter L.3/3012 - Formazione stato passivo - Eccezione di revocatoria ordinaria - Proponibilità da parte del liquidatore in via incidentale – Fondamento.
In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, il liquidatore ben può, nell’ambito del sub-procedimento di formazione del passivo disciplinato dall’art. 14 octies della L. n. 3 del 2012, sollevare in via incidentale l’eccezione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., posto che ai sensi dell’art. 14 decies, comma 2, L. n. 3/2012 – introdotto dal D.L. n. 137/2020, conv. con mod. dalla L. n. 176/2020 ed applicabile anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore – il liquidatore ha il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del giudice, le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme codicistiche. (Massima Ufficiale) [nello specifico, con apposito principio di diritto, la Corte ha precisato, con riferimento ad una procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex art. 14 ter L. 3/2012, come il liquidatore possa sollevare in via incidentale, nel sub procedimento di formazione del passivo, l’eccezione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., ai sensi appunto dell’art. 14 decies, comma 2, di detta legge, ciò anche in applicazione del principio “quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum”, quale azione volta a far dichiarare l'inefficacia di una operazione, consistita nell'utilizzo strumentale e contra legem del mutuo fondiario per munire di prelazione ipotecaria un pregresso credito chirografario]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-10-maggio-2025-n-12395-pres-ferro-est-vella
[in tema di ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. avverso il provvedimento con cui il Tribunale ha deciso un procedimento avente natura contenziosa, promosso con reclamo avverso la decisione assunta dal giudice monocratico in sede di omologazione di un accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012, in quanto avente natura decisoria e definitiva, cfr, in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 luglio 2023, n. 22797 https://www.unijuris.it/node/7228, in tema di revocabilità di un un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinato a procurare a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo quello già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2021, n. 4694 https://www.unijuris.it/node/5617; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 febbraio 2018, n. 4202 https://www.unijuris.it/node/4728 e Cassazione civile, sez. I, 29 Febbraio 2016, n. 3955 https://www.unijuris.it/node/3940].