Tribunale di Vicenza – Il limite massimo di durata delle misure protettive previsto fino ad omologazione di uno strumento di regolazione della crisi dall'art. 8 C.C.I. non può essere in alcun modo eluso.

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Data di riferimento: 
25/03/2025

Tribunale di Vicenza, Sez. I civ. - Procedure concorsuali, 25 marzo 2025 (data de provvedimento) – Giudice Paola Cazzola.

Misure protettive – Durata temporale massima previsto fino ad omologazione di uno strumento di regolazione della crisi – Art. 8 C.C.I. - Inammissibilità che venga in un qualche modo eluso.

La richiesta con ricorso di misure protettive tipiche ex art. 54, comma 3, C.C.I. proposta dal debitore prima della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, come anche quella di riconoscimento di una misura cautelare volta a conseguire i medesimi effetti di quelle, si deve considerare inammissibile ove il ricorrente abbia, con riferimento alla medesima situazione di crisi e di insolvenza, già beneficiato, anche tenendo conto di quelle ex art. 18 C.C.I., della durata massima complessiva delle misure protettive di 12 mesi prevista dall’art. 8 C.C.I. nel corso della composizione negoziata come archiviata a seguito del deposito della relazione finale ex art. 17 C.C.I. da parte dell’Esperto. Il superamento di quel termine preclude infatti ogni ulteriore concessione a tutela del principio di certezza giuridica e in attuazione dell’art. 6 della direttiva UE 1023/2019 e neppure la richiesta di misure d’urgenza ex art. 700 c.p.c. può essere utilizzata per eluderlo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32962/CrisiImpresa?Limite-massimo-delle-misure-protettive-anche-se-usufruite-in-diversi-procedimenti

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza