Tribunale di Reggio Emilia - Liquidazione controllata: inopponibilità dell'assegnazione o della cessione di quote stipendiali intervenute anteriormente all'apertura della procedura.
Tribunale di Reggio Emilia, Sez. procedure concorsuali, 05 marzo 2025 – Pres. Francesco Parisoli, Rel. Simona Boiardi, Giud. Niccolò Stanzani Maserati.
Liquidazione controllata – Assegnazione o cessione anteriore all'apertura di quote stipendiali – Inopponibilità – Fondamento – Necessario rispetto della par condicio creditorum.
Le quote di stipendio maturate dopo l'apertura della liquidazione controllata, come cedute o assegnate a terzi anteriormente, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, devono essere dopo l'apertura della procedura necessariamente incamerate per tutta la sua durata, onde il creditore cessionario o assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse, infatti, la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione della riscossione delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista, dalla legge della par condicio creditorum e alla necessità (oggi espressamente prevista con riferimento alla liquidazione giudiziale dagli artt. 150 e 151 C.C.I. come richiamati dall'art. 270, comma 5, C.C.I.) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32953/CrisiImpresa?Liquidazione-Controllata%3A-confermata-l%E2%80%99inop diponibilit%C3%A0-dell%E2%80%99ordinanza-di-assegnazione-resa-anteriormente-alla-liquidazione
[vale infatti il principio formatosi in ambito fallimentare (cfr. in particolare in questa rivista: Cassazione civile, sez. VI, 22 Gennaio 2016, n. 1227 https://www.unijuris.it/node/3529) secondo il quale l'essere l'assegnazione di somme spettanti al debitore a seguito di pignoramento presso terzi promosso da un creditore nei di lui confronti, come anche la cessione volontaria del quinto dello stipendio a favore di un creditore da parte dello stesso, intervenute anteriormente all'avvio di quella procedura comportano l'inefficacia ex art 44 L.F. di ogni eventuale pagamento eseguito dal terzo ad apertura di quella procedura avvenuta].
