Tribunale di Venezia - Concordato minore in continuità: in assenza di beni liquidabili, il riparto dell'attivo rappresentato dai flussi dell'attività deve essere rispettoso della regola di cui all'art. 84, sesto comma, secondo capoverso, C.C.I.
Tribunale Ordinario di Venezia, Sez. I civ., 10 marzo 2025 (data della pronuncia) - Giudice Silvia Bianchi.
Concordato minore in continuità – Assenza di beni immobili e mobili liquidabili – Piano che prevede la messa a disposizione dei proventi dell'attività di commercialista del debitore – Ripartizione dell'attivo – Criterio cui deve attenersi – Necessario rispetto della regola di cui all'art.84, sesto comma, secondo capoverso, C.C.I. prevista nel concordato preventivo.
Con riferimento ad una proposta di concordato minore in continuità mediante la quale il debitore, non proprietario di beni immobili e con beni mobili di scarso valore, si prefigge di mettere a disposizione dei creditori per la durata di 5 anni i proventi della propria attività professionale di commercialista al netto delle spese per il sostentamento del proprio nucleo familiare, il riparto dell'attivo, come derivante da quei flussi, in forza del richiamo contenuto nell'art. 74, ultimo comma, C.C.I., va considerato sottoposto al disposto dell'art. 84, sesto comma, secondo capoverso, C.C.I. onde è necessario che i crediti inseriti in una classe ricevano un trattamento almeno pari a quelli dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi inferiori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
