Tribunale di Modena - Concordato minore liquidatorio: considerazioni in tema di possibile ammissione di soggetto cancellato dal registro delle imprese, di moratoria dei crediti privilegiati e di partecipazione al voto del garante pubblico.

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Data di riferimento: 
07/04/2025

Tribunale Ordinario di Modena, Sez. III civ. e Procedure concorsuali, 07 aprile 2025 (data della pronuncia) – Giudice designato Carlo Bianconi.

Sovraindebitamento – Concordato minore – Imprenditore cancellato dal Registro Imprese – Preclusione ex art. 33, comma 4, C.C.I. - Interpretazione – Applicabilità al solo imprenditore collettivo – Ammissibilità dell'accesso a quella procedura da parte di soggetto persona fisica – Fondamento.

Concordato minore liquidatorio – Moratoria nel pagamento dei crediti assistiti da cause di prelazione – Ammissibilità – Fondamento e presupposti necessari.

Concordato minore – Inammissibilità della partecipazione al voto di due soggetti diversi per il medesimo credito - Crediti per finanziamenti con garanzia pubblica – Individuazione del soggetto ammesso.

L’art. 33, comma 4, C.C.I., nella parte in cui preclude l’accesso alla procedura di concordato minore all’imprenditore cancellato dal registro delle imprese pare doversi limitare all’ipotesi delle organizzazioni collettive, ed in particolare alle società, ciò in quanto precludere (come nel caso specifico) ad un soggetto persona fisica non consumatore, per il solo fatto che la sua impresa sia stata cancellata, di accedere quella procedura gli impedirebbe, in spregio al principio di ragionevolezza e di autodeterminazione dei consociati, di percorrere qualsiasi procedura negoziale (egli naturalmente non potrebbe aspirare alla omologa del piano del consumatore, non essendo appunto tale) e lo obbligherebbe, nell’ottica di raggiungere l’esdebitazione, ad intraprendere la liquidazione controllata, ciò anche se si è cancellato in epoca remota, ampiamente precedenti l’entrata in vigore del codice della crisi, così “sanzionando” pro futuro condotte passate. Con la conseguenza che sarebbe costretto a devolvere tutti i suoi beni ai creditori, non potendo conservare per sé alcuno di essi, come invece potrebbe fare nel concordato minore (a patto di destinare risorse pari, e financo aggiuntive, al valore del bene trattenuto) con evidente giovamento proprio, ma anche e soprattutto per i creditori). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Anche nel caso del concordato minore liquidatorio (che per essere ammissibile ai sensi dell'art. 74, comma 2, C.C.I. richiede sia previsto l'apporto di finanza esterna) si deve ritene, seppure l'art. 86

C.C.I. cui è possibile richiamarsi grazie al disposto dell'art. 74, comma 4. C.C.I risulti applicabile solo al concordato in continuità, che risulti ammissibile, pur in assenza di una indicazione normativa specifica, la moratoria nel pagamento dei creditori privilegiati, in quanto la soddisfazione dei creditori passa necessariamente attraverso la collocazione dei beni, attività che quindi determina ex se le tempistiche di pagamento; ciò a condizione, nel caso in cui si verifichi una situazione di quel tipo, che gli apporti di finanza cd. “sostitutiva” (cioè quella eventualmente corrispondente al valore di beni di cui non è prevista la liquidazione) siano versati con una dilazione non superiore ai tempi della ipotetica liquidazione degli stessi. Quanto all'apporto di finanza “incrementale” o “pura”, pur non essendo prevista alcuna condizione essendo possibile una moratoria potenzialmente senza limite finale (salvo il vaglio di ragionevolezza e fattibilità), tale moratoria si deve ritenere comunque possibile in quanto, come avviene nel caso cui si è fatto prima riferimento, i creditori prelatizi rimarranno tutelati dalla possibilità di interlocuzione in sede di votazione o di opposizione alla omologazione, come sostenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. al riguardo in questa rivista, da ultimo,: Cassazione, Sez. I civ., 23 dicembre 2024, n. 34150 https://www.unijuris.it/node/8216]. Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento in particolare ad un credito da finanziamento garantito da MCC, si deve ritenere che risulti inammissibile ammettere al voto due soggetti diversi per il medesimo credito, con la conseguenza di incidere due volte sulle maggioranze; pertanto il credito del garante, de facto condizionale, pur essendo il garante pubblico interessato al piano di ristrutturazione, in quanto da esso potenzialmente inciso, tenuto conto del dettato dell’art. 87, comma 1, lett. p-bis), C.C.I che consente un trattamento falcidiato, sia pur nei limiti della capienza, del di lui credito, si deve ritenere non destinato ad aggiungersi al passivo concordatario, ma a sostituirsi, in caso di successiva escussione della garanzia, al credito del soggetto finanziatore che nel passivo sia già ricompreso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32982/CrisiImpresa?Concordato-minore%3A-su-classamento-e-diritto-di-voto-del-credito-%E2%80%98potenziale%E2%80%99-di-MCC

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32978/CrisiImpresa?La-moratoria-%C3%A8-ammissibile-anche-nel-concordato-minore-liquidatorio

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32972/CrisiImpresa?Tribunale-di-Modena%3A-l%E2%80%99imprenditore-individuale-cancellato-dal-Registro-Imprese-pu%C3%B2-accedere-al-concordato-minore#google_vignette

[con riferimento alla terza massima e al doversi considerare condizionale il credito del garante, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 giugno 2023, n. 18148 https://www.unijuris.it/node/7141].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza