Corte di Cassazione (13479/2025) –La pendenza di un giudizio, avente ad oggetto un’azione revocatoria, non osta alla chiusura della procedura.
Corte di Cassazione, sez. I, 20 maggio 2025, n. 13479 – Pres. Dott. Francesco Terrusi, Consigliere relatore dott. Cosmo Crolla
Fallimento – Pendenza giudizi – Azione revocatoria - Chiusura della procedura – Applicazione.
La disposizione normativa che consente espressamente che la procedura concorsuale possa essere chiusa per ripartizione finale dell'attivo nonostante la pendenza di giudizi e che, rispetto a tali giudizi il curatore conserva, a norma dell'art. 43 l. fall., la propria legittimazione processuale nei successivi stati e gradi di giudizio trova applicazione non solo in relazione alle liti attive che abbiano ad oggetto direttamente il recupero di somme di denaro ma anche alle controversie che riguardano beni da trasformare poi in denaro ai fini del riparto, e quindi anche alla revocatoria (ordinaria e fallimentare). La norma, infatti, stante l’ampia formula utilizzata - “pendenza di giudizi” - non autorizza affatto l’interpretazione restrittiva, limitata solo ai giudizi che abbiano ad oggetto il recupero di somme di denaro, accreditata dai ricorrenti. (avv. Federica Cella – Riproduzione riservata)
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