Tribunale di Verona - Liquidazione giudiziale e operazione di vendita di un immobile pervenuta alla fase dell'aggiudicazione: possibilità per il giudice delegato di sospenderla anche in ragione della non congruità del prezzo offerto.
Tribunale Ordinario di Verona, Sez. II civ., 07 febbraio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Paolo Lanni, Giud. Francesco Bartolotti e Cristiana Bottazzi.
Liquidazione Giudiziale – Operazione di vendita di un immobile – Aggiudicazione avvenuta per un prezzo non congruo – Potere di sospensione da riconoscersi al G.D. anche in quel caso – Fondamento.
Con riferimento al disposto dell'art, 216 C.C.I. disciplinante le modalità di liquidazione dei beni nell'ambito della liquidazione giudiziale e a quello dell'art. 217 C.C.I. avente ad oggetto il potere del giudice delegato di sospendere le operazioni di vendita, il nuovo corpo normativo ha confermato la maggior discrezionalità delle vendite in sede concorsuale rispetto a quelle effettuate nel corso delle esecuzioni individuali, rendendo più strutturata la disciplina concernente le vendite svincolate dall’osservanza delle disposizioni contenute nel codice di procedura civile, ma, soprattutto, ha riformulato la definizione del presupposto della seconda ipotesi di sospensione, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, prevista dall’art. 108, comma 1, L.F. (la prima essendo rappresentata dalla ricorrenza di gravi e giustificati motivi, ipotesi confermata anche dal CCII) eliminando il riferimento alle condizioni di mercato e sostituendo il concetto di giustizia del prezzo con quello di “congruità”. Tle modifica, in particolare, rende evidente un ampliamento della discrezionalità del potere di sospensione del giudice delegato, incentrato sul confronto (prevalentemente economico) tra il prezzo di aggiudicazione e quello ragionevolmente (“congruamente”) realizzabile, di tal ché la nuova previsione giustifica l’esercizio del potere di sospensione, ogni qual volta, anche per la presentazione di offerte migliorative e valutata ogni ulteriore circostanza, si possa ritenere, sulla base di una prognosi di congruità, che il prezzo di aggiudicazione non sia in linea con quello effettivamente realizzabile in concreto. [nello specifico, il giudice delegato al fine di disporre la sospensione della vendita di un immobile aveva valorizzato un offerta migliorativa di più del 10% del prezzo di aggiudicazione, come intervenuta da parte di un concorrente che, per una causa legata ad una questione tecnica di malfunzionamento pur allo stesso imputabile e non a causa di un vizio nelle operazioni di vendita, non aveva potuto partecipare alla gara, ed aveva valorizzato altresì il maggior valore di stima attribuito all'immobile solo nell'anno precedente e la particolare appetibilità di quel bene nel mercato territoriale di riferimento perché localizzato in una zona prossima al centro cittadino, motivazioni quelle che il tribunale ha giudicato corrette onde ha respinto il reclamo proposto dall'aggiudicatario pur tempestivamente ex art. 124 C.C.I. avverso tale decisione come determinante l'indizione di una nuova gara tra precedente aggiudicatario e nuovo offerente]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
