Corte di Cassazione (13337/2025) – L'intervenuta definitiva omologazione del concordato fallimentare e la predisposizione da parte del curatore del conto di gestione comportano la chiusura del fallimento e l'avvio della fase esecutiva.

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Data di riferimento: 
19/05/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 maggio 2025, n. 13337 – Pres. Luigi Abete, Rel. Robero Amatore.

Concordato fallimentare – Omologazione definitiva – Predisposizione da parte del curatore del conto di gestione – Chiusura del fallimento – Avvio della fase esecutiva – Completamento della liquidazione dei beni e pagamento dei creditori – Permanere della legittimazione anche processuale in capo al curatore.

La chiusura del fallimento – da pronunciare dopo la definitività dell’omologazione del concordato fallimentare e la predisposizione del conto di gestione del curatore – non impedisce gli adempimenti previsti nel concordato fallimentare, nella sua fase esecutiva, nonché il completamento della procedura di liq uidazione dei beni e di pagamento dei creditori, secondo il piano approvato da questi ultimi; ne è riprova che, ai sensi dell’art. 136 L. fall., dopo l’omologazione del concordato, il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione e, in particolare, il curatore conserva la propria legittimazione, anche processuale, proprio in ragione dell’attività stessa di esecuzione del concordato. (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-19-maggio-2025-n-13337-pres-abete-est-amatore

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33268/CrisiImpresa?Concordato-fallimentare%3A-chiusura-della-procedura-quando-il-concordato-non-%C3%A8-ancora-stato-eseguito

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: