Tribunale di Nola – Composizione negoziata: presupposti perché la richiesta di conferma e/o riconoscimento di misure protettive possa essere accolta e limite del vaglio demandato al tribunale.
Tribunale Ordinario di Nola, Sez. II civ. - Ufficio procedure concorsuali , 15 maggio 2025 (data della pronuncia) – Giudice designato Rosa Paduano.
Composizione negoziata – Istanza di conferma di misure protettiva – Presupposti perché possa trovare accoglimento – Limite del sindacato affidato al tribunale.
In sede di composizione negoziata gli effetti automatici conseguenti al deposito ex art. 18 C.C.I. dell'istanza di riconoscimento di misure protettive nel registro delle imprese sono da ritenersi pacificamente di carattere provvisorio, essendo necessaria ex art. 19 la successiva conferma giudiziale, previa verifica, dinnanzi al Tribunale, della ricorrenza dei relativi presupposti, quali il fumus boni juris, consistente nella verifica dell'esistenza attraverso il ricorso a quell'istituto di prospettive di risanamento in termini di esistenza di un progetto concreto che determini gli obiettivi di fondo e le linee principali degli interventi che l'impresa intende assumere, tenuto conto delle valutazioni dell'esperto e dell'andamento delle trattative, nonché il periculum in mora, quale verifica della idoneità delle misure richieste ad assicurarne il buon esito e, dunque, dell'utilità delle stesse, nonché dell'assenza di pregiudizi sproporzionati derivanti ai creditori o ai terzi dalla loro applicazione e della proporzionalità di quelle misure rispetto all'obiettivo appunto del risanamento, eliminando il rischio che la loro mancata concessione possa pregiudicare lo svolgimento e l'esito, appunto, delle trattative. Tuttavia, secondo l'opinione prevalente, detti articoli non hanno inteso affidare al tribunale un sindacato sulla fattibilità concreta del piano di risanamento, che è, invece, destinato ad essere approfondito e modificato nella interlocuzione con i creditori in un contesto stragiudiziale con la mediazione dell'esperto e sulla base del progetto depositato: il vaglio del tribunale è dunque confinato alla verifica della funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e alla non manifesta pretestuosità della proposta di risanamento, essendo il percorso negoziale finalizzato proprio ad individuare, tenuto conto anche dell'interesse dei creditori rappresentato dalla sua maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, una strategia concreta che consenta di conseguire sotto le cure dell'esperto un tale risultato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-nola-15-maggio-2025-est-paduano
[in tema di istanza di conferma delle misure protettive e di necessità o meno del contraddittorio con i creditori interessati alla richiesta, cfr. in questa rivista: Tribunale di Roma, 03 luglio 2024 https://www.unijuris.it/node/7909; in tema di presupposti per il loro riconoscimento: Tribunale di Sulmona, 22 novembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6661].
