Tribunale di Milano - Amministrazione straordinaria di impresa proprietaria di un sito inquinante concesso in affitto: rigetto della domanda di ammissione al passivo di credito risarcitorio.
Tribunale di Milano, Sez. II civ. e crisi d'impresa, 12 giugno 2025 – Pres. Laura De Simone, Rel. Guendalina Pascale, Giud. Francesco Pipicelli.
Amministrazione straordinaria di impresa proprietaria di sito inquinante - Domanda di insinuazione allo stato passivo proposta a titolo di risarcimento danni - Responsabilità oggettiva di quella impresa a titolo di dominus – Esclusione - Responsabilità da ascriversi all'affittuaria – Rigetto dell'istanza di ammissione - Fondamento.
Stante che in applicazione della Direttiva n. 2004/35/CE che declina i principi comunitari del «chi inquina paga», il proprietario incolpevole di un sito industriale non può essere chiamato a rispondere quale dominus dei danni derivanti dalla condotta inquinante a titolo di oggettiva responsabilità imprenditoriale laddove la stessa sia ascrivibile ad altri, in particolare, a coloro cui abbia trasferito l’effettiva gestione dell’attività inquinante essendo, solo questi tenuti a porre in essere le misure di messa in sicurezza, di emergenza e di bonifica necessari ad escluderne il verificarsi. (nello specifico il Tribunale ha respinto l'opposizione proposta avverso la mancata ammissione al passivo di un impresa in amministrazione straordinaria da parte del giudice delegato, in adesione del progetto predisposto dai commissari straordinari, del credito risarcitorio che un soggetto affermava di vantare in ragione dei danni provocati all'immobile di sua proprietà dalla fuoruscita costante di polveri dallo stabilimento di cui quell'impresa era proprietaria, ciò in quanto non era più la stessa a gestirlo dal momento che da tempo aveva concesso in affitto quel sito produttivo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-12-giugno-2025-pres-est-de-simone
[in tema di rigettabilità della domanda di insinuazione supertardiva non giustificata al passivo di un credito, come, tra l'altro, nello specifico eccepita dalla procedura, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 settembre 2018, n. 21661 https://www.unijuris.it/node/4643; Corte di Cassazione, Sez. VI, 13 maggio 2021, n. 12735 https://www.unijuris.it/node/5683; Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 02 febbraio 2021, n. 2308 https://www.unijuris.it/node/5491 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 febbraio 2020, n. 3872 https://www.unijuris.it/node/5113].
