Tribunale di Rimini - Concordato semplificato: in caso di presenza, tra gli altri, di un credito garantito da MCC è necessario inserire quell'istituto in una apposita classe e prevedere un fondo rischi per l'ipotesi in cui l'escussione si verifichi.
Tribunale Ordinario di Rimini, Sez. civile, 20 marzo 2025 (data della pronuncia) – Pres. Francesca Miconi, Giud. Maria Carla Corvetta e Giorgia Bertozzi Bonetti.
Concordato semplificato – Presenza di crediti garantiti da MCC – Possibile trasformazione in privilegiati a seguito di escussione della garanzia – Previsioni necessarie da inserire nel piano.
Nel concordato semplificato, il piano si deve considerare rispettoso dell'ordine dei privilegi quando preveda un fondo rischi per MCC (come oggi espressamente stabilito per il concordato preventivo dall'art. 87, comma 1 lettera p bis), C.C.I. come modificato dal D. Lgs. 136/2024) per garantire il credito “pubblico”, come beneficiario di misure di sostegno, nel momento in cui si trasformerà in privilegio per effetto dell'escussione della garanzia e del suo conseguente pagamento e quando sia prevista altresì una classe apposita in cui inserire l'istituto garante. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
