Tribunale di Bologna – Riproposizione di una domanda di composizione negoziata e opzione ermeneutica sulla portata dell'art. 8 C.C.I. nel caso di nuova istanza di misure protettive.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
19/05/2025

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 19 maggio 2025 (data della pronuncia) – Giudice Alessandra Mirabelli.

Composizione negoziata – Istanza di misure protettive – Precedente accesso a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza - Avvenuta consumazione nel corso delle stesse del limite massimo di durata di 12 mesi – Opzione interpretativa dell'art. 8 C.C.I. - Nuova domanda proposta con riferimento al medesimo stato di crisi – Inammissibilità a prescindere.

La circostanza che l'art. 8 C.C.I. nel prevedere che la durata complessiva delle misure protettive non possa superare la durata complessiva, anche non continuativa, di un anno, faccia riferimento quale momento finale cui rapportarsi in particolare a quello di intervenuta omologazione di uno strumento di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, si deve ritenere non consenta che il debitore, che abbia, come nello specifico, in precedenza presentato una domanda di composizione negoziata cui abbia fatto seguito una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione (omologa come poi effettivamente intervenuta con sentenza prima reclamata e poi oggetto di un ricorso in cassazione ancora pendente) ed abbia ottenuto di usufruire fino a quel momento nel corso di quelle procedure di misure protettive per la durata di 12 mesi, possa, in ragione dell'essere intervenuta quella pronuncia, proporre, soprattutto in presenza di una medesima situazione di crisi, avendo l'intenzione di regolarla diversamente per essere quegli accordi divenuti inefficaci a motivo del mancato avveramento della condizione di validità cui erano condizionati, con conseguente cessazione della materia del contendere, una nuova istanza di composizione negoziata e richiedere il riconoscimento di misure protettive di analogo tenore, non potendosi, a suo avviso, considerare il divieto di cui al predetto art. 8 C.C.I. procrastinabile a vita ma soggetto al termine dell'avvenuta omologazione a partire dal quale potrebbe, a suo avviso, eventualmente scattare un nuovo termine di pari durata. Ciò si deve ritenere non consentito in quanto una tale richiesta risulterebbe in contrasto con la Direttiva Insolvency che ha imposto che la compressione dei diritti dei creditori abbia nel corso di quelle procedure una durata massima ed in quanto, laddove si accogliesse l'interpretazione fatta sua dal debitore, un imprenditore potrebbe illimitatamente accedere, godendo della protezione del proprio patrimonio, ai percorsi e agli strumenti per la soluzione della propria medesima e persistente crisi o insolvenza, non in ipotesi di insuccesso della regolazione in precedenza prospettata e di insorgere di una nuova situazione di crisi, ma anche nel caso opposto di risultato processualmente positivo, non più rispondente tuttavia ai suoi interessi.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bologna-19-maggio-2025-est-mirabelli 

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33231/CrisiImpresa?Identit%C3%A0-della-crisi-e-inammissibilit%C3%A0-di-nuova-composizione-negoziata-con-misure-protettive

[in tema di ravvisabile consecuzione tra procedure concorsuali perché volte a regolare la medesima situazione di crisi, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 maggio 2022, n. 16531 https://www.unijuris.it/node/6348].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza