Tribunale di Bari - Concordato semplificato: anche nel caso in cui la domanda di accesso sia stata presentata con riserva il termine di sessanta giorni per il deposito della domanda piena deve essere comunque rispettato.
Tribunale di Bari, Sez. IV civ., 07 aprile 2025 (data della pronuncia) – Pres. Giuseppe Rana, Rel. Michele De Palma, Giud. Raffaella Simeone.
Concordato semplificato – Domanda di accesso proposta con riserva – Deposito della domanda piena - Necessario rispetto del termine di sessanta giorni dalla relazione dell'esperto.
In virtù del chiaro tenore letterale dell' art. 25 sexies C.C.I., la domanda di concordato semplificato può essere proposta, al fine di ottenere protezione ex art. 54, commi 1 e 2, C.C.I., anche con riserva di deposito della proposta e del piano con relativa documentazione, ma anche in tal caso la domanda piena ex art. 40 C.C.I. deve essere presentata, a prescindere dall'esito della richiesta di riconoscimento di un termine, comunque entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'esperto di cui all'art. 17, comma 8, C.C.I. come da quello resa in sede di composizione negoziata al termine del suo incarico. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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