Corte di Cassazione (4754/2025) – Concordato preventivo: si deve considerare coattiva anche la vendita disposta, in mancanza di partecipanti, a favore dell'iniziale offerente ai sensi dell'art. 161, comma7, L.F.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 febbraio 2025, n. 4754 – Pres. Alberto Pazzi, rel. Roberto Amatore.
Concordato preventivo – Procedura competitiva ex art. 163 bis L.F. - Svolgimento - Mancanza di partecipanti – Trasferimento dei beni a favore dell'unico iniziale offerente – Negozio autorizzato dal tribunale ex art. 161, comma 7, L.F. - Modalità da farsi rientrare ciò nonostante nell'ambito delle vendite coattive – Fondamento.
In tema di liquidazione dell'attivo nel concordato preventivo tramite la procedura competitiva delle cd. offerte concorrenti ex art. 163-bis della l.fall., il trasferimento dei beni ha natura di vendita coattiva anche quando si realizza tramite atto negoziale, autorizzato ai sensi dell'art. 161, comma 7, della l. fall., in esito ad una procedura che non ha registrato valide offerte ulteriori ed i beni sono, pertanto, assegnati all'originario offerente individuato nel piano concordatario, poiché la cessione interviene comunque all'esito (negativo) di un procedimento competitivo volto alla ricerca di altri interessati e la vendita si conclude sempre in seguito ad una gara. (Principio di Diritto e Massima Ufficiale) [nello specifico la Corte ha confermato che, in ragione del potersi far rientrare quella modalità di liquidazione come eseguita nell'ambito delle vendite forzate avrebbero potuto trovare applicazione le disposizioni previste in materia dal codice civile e, in particolare, l'art.2922 c.c. che dispone nel senso della non applicabilità nel corso delle stesse delle garanzie per vizi della cosa, con ciò considerando ammissibili solo eventualmente quelle previste nel caso di vendita di aliud pro alio]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[nello stesso senso depone l'obiter dictum contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 ottobre 2020, n. 23139 (in questa rivista, link: https://www.unijuris.it/node/5383) che ha posto alla base della decisione presa in quell'occasione (cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli ex art. 108, secondo comma, L.F.) il doversi considerare avvenuta nell'ambito di una procedura competitiva ogni forma di liquidazione che avvenga in esecuzione di un concordato, sia esso liquidatorio o in continuità, che preveda la cessione dei beni dell’imprenditore per soddisfare il ceto creditorio; nonché depongono in maniera analoga le conclusioni avallate nella parte argomentativa da Cassazione, Sez. Un., 19 marzo 2024, n. 7337 https://www.unijuris.it/node/7641, conclusioni che hanno definitivamente chiarito, sebbene con riferimento alla potestà purgativa delle vendite coattive, il confine tra vendita negoziale e trasferimento coattivo nell’ambito delle procedure concorsuali].
