Corte di Cassazione (15670/2025) - Liquidazione coatta amministrativa della c.d. Banche Venete: dalla cessione a Intesa Sanpaolo dei rapporti bancari in essere vanno esclusi i contenziosi pendenti relative a rapporti estinti.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 giugno 2025, n. 15670 – Pres. Mauro Di Marzio, Rel. Massimo Falabella.
Liquidazione coatta amministrativa delle c.d. Banche Venete – Liti pendenti relative a rapporti bancari già estinti – Subentro di Intesa Sanpaolo quale cessionaria - Esclusione – Fondamento.
In tema liquidazione coatta amministrativa della c.d. banche venete (Veneto Banca s.p.a. o Banca Popolare di Vicenza s.p.a.), deve ritenersi che non si sia verificato il subentro della banca cessionaria (Intesa Sanpaolo s.p.a.) nella posizione sostanziale e processuale delle banche sottoposte a liquidazione, con riguardo alle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori, qualora le stesse abbiano ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, in quanto, in forza del D.L. n. 99 del 2017, convertito con modif. dalla L. n. 121 del 2017, tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. contenzioso escluso, non integrando il requisito della inerenza e funzionalità rispetto all’esercizio dell’impresa bancaria. (Massima Ufficiale e conforme Principio di Diritto)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-12-giugno-2025-n-15670-pres-di-marzio-est-falabella
[la Corte in tema di cessione dei debiti ha al riguardo richiamato la disciplina vigente nell'ambito della liquidazione fallimentare come contenuta nell'art. 105 L.F., alla luce del quale, in caso di vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento, salvo diversa convenzione, ed ha sottolineato come infatti il D.L. n. 99 abbia devoluto all’autonomia privata l’individuazione delle attività e passività da cedersi, pur vietando che l’operazione di cessione includesse specifiche poste, con ciò rimettendo ai contraenti, la cui volontà va interpretata secondo le regole di ermeneutica contrattuale, l’individuazione di quanto ulteriormente escluso e per converso ricompreso nella cessione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
