Corte di Cassazione (10819/2025) – Annullamento in sede di reclamo del decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta in pendenza di un'istanza di fallimento poi dichiarato: effetti che conseguono alla revoca.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 aprile 2025, n. 10819 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Filippo D'Aquino.
Domanda di concordato preventivo proposta in costanza di un'istanza di fallimento – Riunione dei due procedimenti – Dichiarazione di fallimento – Pronuncia intervenuta in ragione della riconosciuta inammissibilità del concordato – Reclamo ex art. 18 – Annullamento del decreto che ha respinto la domanda di concordato minore - Possibilità che il fallimento vengo nuovamente dichiarato sulla base di quella stessa precedente istanza – Fondamento.
La revoca in sede di appello ex art 18 L.F. della sentenza dichiarativa di fallimento, laddove conseguente all’annullamento del decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, come in precedenza riunita al procedimento prefallimentare avviato su istanza di parte, che ne aveva in precedenza determinato la pronuncia, non risulta preclusiva, in caso di successiva rinuncia al proseguimento della procedura minore come riaperta, di una nuova dichiarazione di fallimento che risulti fondata, previa convocazione dei creditori che l'avevano proposta, su quella stessa istanza, non potendosi ritenere che risulti intervenuto al riguardo, in contrasto con la funzione della riunione dei diversi procedimenti, un giudicato esterno che lasci impregiudicata lo sola domanda di concordato e non anche la domanda incidentale di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
