Corte di Cassazione (10775/2025) - Il termine stabilito dall'articolo 10 L.F. costituisce un limite oggettivo per la dichiarazione di fallimento onde opera anche nei confronti del decreto della Corte d'Appello pronunciato in sede di reclamo.
Corte di Cassazione, Sez. I civ,. 24 aprile 2025, n. 10775 – Pres. Alberto Pazzi, Rel. Filippo D'Aquino.
Istanza di fallimento di società cancellata dal Registro delle Imprese – Tribunale - Rigetto per mancanza dei requisiti - Reclamo – Decreto di accoglimento da parte della Corte d'Appello - Necessità che intervenga nel rispetto del termine ex art. 10 L.F. - Presupposto di possibile fallibilità.
«La regola prevista dall’art. 10, primo comma, l. fall. secondo cui la dichiarazione di fallimento nei confronti di una società insolvente deve intervenire entro l’anno dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese è comunque rispettata, nel senso previsto dall’art. 22, comma cinque, l. fall., ove il decreto della Corte di Appello che accolga il reclamo avverso il decreto di rigetto delle domande di fallimento intervenga entro e non oltre il decorso dell’anno dalla cancellazione della società, restando solo in tal caso irrilevante la circostanza che la pronuncia della successiva sentenza dichiarativa di fallimento intervenga oltre il suddetto termine annuale». (Principio di diritto)
