Tribunale di Milano - Composizione negoziata: considerazioni in tema di di condotta cui l'imprenditore deve attenersi in sede di richiesta di misure protettive e cautelari e di analisi che il giudice è chiamato a compiere.

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Data di riferimento: 
19/06/2025

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. e Crisi d'Impresa, 19 giugno 2025 (data della pronuncia) – Giudice Laura De Simone.

Composizione negoziata – Richiesta di misure protettive e cautelari – Piano finanziario per i successivi sei mesi - Documento da, in particolare, necessariamente allegarsi.

Composizione negoziata – Mantenimento del godimento degli immobili locati e fruizione continuativa dell’energia – Previsione - Regolare pagamento dei canoni di locazione e delle forniture – Obbligo cui l'imprenditore istante è, in assenza di una diversa pattuizione, tenuto – Domanda di riconoscimento di una misura cautelare – Inibizione ai creditori di accedere a rimedi ordinari in caso di mancato pagamento – Necessario contemperamento da parte del giudice degli interessi in gioco – Valutazione in particolare da svolgersi circa la ricorrenza del requisito del periculum in mora - Conseguente possibile rigetto di tale istanza.

L’art.19, comma 2, lett. d), C.C.I. impone all’imprenditore che in sede di composizione negoziata formula richiesta di misure protettive e cautelari di allegare, quale corredo informativo per il giudice e i creditori, un piano finanziario per i successivi sei mesi, da intendersi come prospetto delle stime delle entrate e delle uscite finanziare idoneo a dimostrare la sostenibilità economica della gestione corrente dell’impresa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Più in generale, trattandosi di procedura a carattere volontario, stragiudiziale e non coercitivo, l’imprenditore è tenuto a osservare un comportamento improntato alla buona fede e alla correttezza, principi che impongono il puntuale adempimento in particolare delle obbligazioni contrattuali in corso, specialmente quando si tratti di rapporti di rilevante entità economica e con controparti di dimensioni non sempre significative. Il mantenimento del godimento degli immobili locati e la fruizione continuativa dell’energia, ad esempio, impongono, in assenza di diversa pattuizione con le controparti, il regolare pagamento dei canoni e delle forniture, pena il venir meno del presupposto fiduciario che legittima la prosecuzione dei rapporti in essere nel corso della composizione. In assenza, appunto, di una specifica diversa pattuizione con le controparti, non può pertanto essere accolta la richiesta di una misura cautelare volta a inibire ai relativi creditori di accedere agli ordinari rimedi negoziali in caso di mancato pagamento del dovuto come maturato nel corso delle trattative, in quanto, in caso contrario, si facoltizzerebbe l’istante a non adempiere alle obbligazioni correnti, alterando l’equilibrio contrattuale tra le parti con riferimento a contratti in corso di esecuzione. La valutazione in particolare del periculum in mora sotteso a un'istanza cautelare di quel tipo non può, infatti, essere condotta in modo esclusivamente sbilanciato, focalizzando l’attenzione unicamente sulla posizione del debitore, ma richiede un necessario contemperamento tra gli interessi in gioco, imponendosi al giudice un’analisi complessiva degli effetti pregiudizievoli che l’accoglimento della misura potrebbe produrre in termini di pregiudizio anche nella sfera giuridico-patrimoniale dei creditori coinvolti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-19-giugno-2025-est-de-simone

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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