Tribunale di Roma - Concordato minore di tipo liquidatorio: presupposti richiesti perché se ne possa disporre l'apertura e perché possa essere omologato anche in caso di opposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
07/04/2025

Tribunale di Roma, Sez. XIV, 07 aprile 2025 – Giudice unico Francesco Cottone.

Concordato minore di tipo liquidatorio – Presupposto perché se ne possa disporre l'apertura – Opposizione spiegata da parte dell'Agenzia delle Entrate – Presupposti perché la proposta possa venire ciò nonostante omologata.

Una proposta di concordato minore di tipo liquidatorio, regolarmente aperta, ai sensi dell’art. 74, comma 2, C.C.I., perché fondata sull'apporto di finanza esterna giudicata in grado di aumentare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, può ai sensi dell'art. 80, comma 3, secondo parte, C.C.I. venire omologata anche in caso di opposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, ed al conseguente voto della stessa non favorevole, laddove l'adesione risulti determinante al fine del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, primo comma, C.C.I., dal momento che il secondo presupposto richiesto, quello che la proposta soddisfi l'amministrazione finanziaria in misura più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (ora ai sensi del D. Lgs. 136/2024, rispetto alla liquidazione controllata), come di regola da accertasi, risulta in quello specifico caso sicuramente ricorrente, in quanto, in assenza di beni e/o utilità aggredibili, quell'apporto esterno verrebbe certamente meno in quelle diverse ipotesi (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33018/CrisiImpresa?Tribunale-di-Roma%3A-ammissibile-il-concordato-minore-con-sola-finanza-esterna

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza