Tribunale di Sulmona - Parametri di fallibilità, necessità di produzione di bilanci e pronuncia sulle spese.

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Data di riferimento: 
11/11/2010

Tribunale Sulmona, 11 novembre 2010 - Pres. Marsella - Est. D'Orazio.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Sussistenza dei parametri di fallibilità - Onere della prova gravante sul debitore - Produzione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi - Necessità.

Dichiarazione di fallimento - Sopravvenuta carenza dei presupposti risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente - Irrilevanza.

Dichiarazione di fallimento - Esistenza di debiti scaduti e non pagati per un ammontare superiore ad euro 30.000 - Rilevabilità d'ufficio.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Pronuncia sulle spese - Necessità - Fallimento richiesto dal debitore o dal pubblico ministero - Esclusione.

Non potendo il tribunale fondare il proprio giudizio su dati fiscali non ufficiali, in quanto non prodotti ai competenti uffici tributari, si deve ritenere che i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi costituiscano la base documentale imprescindibile per la dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire al fine di sottrarsi alla dichiarazione di fallimento, sicchè la loro mancata produzione non può che risolversi in danno del debitore stesso, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. (fb) (riproduzione riservata)

La sopravvenuta carenza dei presupposti di fallibilità non impedisce la dichiarazione di fallimento qualora i presupposti in questione risultino dalla dichiarazione fiscale ufficiale relativa all'esercizio immediatamente precedente. (fb) (riproduzione riservata)

La sussistenza del requisito indicato dall'articolo 15, comma 9, legge fallimentare, relativo alla esistenza di debiti scaduti e non pagati per un ammontare superiore ad euro 30.000, costituisce un'eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio dal giudice del procedimento per la dichiarazione di fallimento. (fb) (riproduzione riservata)

Nell'ambito del procedimento per dichiarazione di fallimento, la necessità di una pronuncia sulle spese deriva sia dall'articolo 22, comma 2, seconda parte, legge fallimentare, secondo il quale il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex articolo 96, c.p.c., sia dalla natura del procedimento prefallimentare, che la corte di cassazione ha definito a cognizione piena è non sommaria, con parti contrapposte e caratterizzato da un procedimento minuziosamente disegnato quanto al contraddittorio ed al diritto di difesa, fermo restando che non si deve far luogo alla pronuncia sulle spese quando la richiesta del fallimento proviene dal debitore o dal pubblico ministero. (fb) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]