Corte di Cassazione (14664/2025) – Fallimento: la vendita dei beni tramite procedura competitiva ha natura coattiva onde, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, la base imponibile corrisponde al prezzo di aggiudicazione.
Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 31 maggio 2025, n. 14664 – Pres. Giacomo Maria Stalla, Rel. Antonella Dell'Orfano.
Fallimento – Liquidazione dell'attivo - Trasferimento di beni all’esito di procedura competitiva – Natura di vendita coattiva - Imposta di registro – Applicabilità del disposto dell'art. 44 DPR 131/1986 - Imponibile costituito dal prezzo di aggiudicazione – Possibile rettifica successiva da parte dell'Amministrazione Finanziaria – Esclusione – Fondamento – Prezzo determinato definitivamente a seguito di controllo da parte dell'autorità giudiziaria.
In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, qualora il curatore opti per una procedura competitiva deformalizzata ex art. 107, comma 1, l. fall., avendo il trasferimento dei beni natura di vendita coattiva, è applicabile l'art. 44, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44, che stabilisce che per la vendita di beni mobili ed immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto, la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione, il che esclude che possa essere oggetto di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria. (Principio di diritto)
In tema di imposta di registro, al contratto con il quale si dispone il trasferimento della proprietà del bene all'esito di una vendita fallimentare ai sensi dell'art. 107 L. fall., avendo la stessa natura coattiva, atteso che persegue finalità liquidatorie sotto la vigilanza del giudice delegato e si svolge contro la volontà del debitore, trova applicazione l'art. 44, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, che individua la base imponibile sulla base del prezzo di aggiudicazione, il quale, risultando determinato all'esito del controllo dell'autorità giudiziaria, non può divergere da quello effettivamente pagato, il che esclude che possa essere oggetto di rettifica successiva da parte dell'Amministrazione finanziaria. (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-5-31-maggio-2025-n-14664-pres-stalla-est-dellorfano
