Tribunale di Roma - Concordato preventivo in continuità diretta: soli necessari presupposti affinché il piano possa prevedere di non cedere un immobile non strategico di particolare valore.
Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XIV, 22 aprile 2025 (data della pronuncia) – Pres. Giorgio Jachia, Rel. Daniela Cavaliere, Giud. Angela Coluccio.
Concordato preventivo in continuità aziendale diretta – Conservazione di beni non strategici all’esercizio dell’attività di impresa – . Previsione da considerarsi in generale illecita – Motivo sottostante – Necessari presupposti perché possa considerarsi al contrario ammissibile.
Con riferimento ad un piano di concordato preventivo che ipotizzi una continuità aziendale diretta con prosecuzione dell’attività di impresa finalizzata al soddisfacimento dei creditori mediante i flussi della continuità e con cessione dei beni non strategici, fatta eccezione per un immobile di particolare valore, diverso da quello ove si svolge l'attività aziendale, si deve in generale ritenere (stante che una previsione in senso contrario è prevista solo dall'art. 64 bis C.C.I. con riferimento al nuovo istituto del Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione) che una tale proposta si porrebbe in aperto contrasto con l’articolo 2740 c.c., che pone il principio della responsabilità patrimoniale del debitore verso i suoi creditori con tutto il suo patrimonio, in quanto illecitamente finirebbe per legittimare, a fronte dell’effetto esdebitatorio del quale godrebbe la società proponente ai sensi dell’art. 278 e ss. C.C.I. con riferimento alla porzione dei debiti non pagati in sede concordataria, una vera e propria sottrazione ai creditori di quella società di parte dell’attivo. Esiste però una possibilità che il proponente un concordato in continuità diretta possa mantenere la titolarità di un qualche bene che non faccia parte del compendio aziendale, a condizione che: a) metta a disposizione nel concordato, attraverso finanza esterna e/o i flussi che quel bene è in grado di generare (ad esempio come nello specifico perché locato a condizioni oggettivamente rilevanti)) nell’arco di piano (flussi che, evidentemente non si produrrebbero in caso di cessione del bene nella liquidazione giudiziale) il controvalore del bene che non si intende vendere: in tal caso il bene sarebbe infatti sostituito dal suo controvalore monetario e dunque non si determinerebbe alcuna lesione dell’articolo 2740 c.c.; b) dimostri che quel bene, sebbene oggettivamente estraneo al perimetro aziendale, sia, per ragioni chiare, oggettive ed economicamente rilevanti, parte integrante del piano concordatario (un piano che per legge deve generare risorse non inferiori se non maggiori rispetto a quelle che si trarrebbero dalla liquidazione giudiziale: art. 87, comma 2, C.C.I.) e dunque il mantenimento in capo al debitore sia, per la sua stretta connessione col piano, necessario e non evitabile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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