Corte di Cassazione, Prima Presidenza (18925/2025) - Rigetto di un rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte d'Appello in tema di interpretazione dell'art. 50 C.C.I. per mancanza dei necessari presupposti.
Corte di Cassazione, Prima Presidenza, 10 luglio 2025, n. 18925 – Prima Presidente Margherita Cassano.
Istanza di liquidazione giudiziale e, in subordine, di liquidazione controllata – Avvenuto accoglimento della prima istanza e pronuncia della liquidazione giudiziale – Proposizione di reclamo exart. 51 C.C.I. - Accoglimento e revoca di quellaprocedura – Dovere o meno della Corte d'Appello di prendere posizione in merito alla domanda subordinata come assorbita in primo grado – Proposizione di un rinvio pregiudiziale sul punto alla Prima Presidenza della Cassazione – Iniziativa considerata dalla stessa inammissibile per assenza dei necessari presupposti.
La Prima Presidente ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte d’Appello di Napoli, in ordine alla questione «se la norma di cui all’art. 50 CC.II. sia applicabile, con riguardo alla ivi prevista competenza funzionale della Corte di appello, all’ipotesi in cui, revocata la procedura di liquidazione giudiziale da parte della medesima Corte a seguito di relativo reclamo ex art. 51 cc.ii., (procedura già dichiarata a seguito di accoglimento della relativa domanda, proposta in via principale dinanzi al Tribunale), occorra esaminare la domanda, proposta in via subordinata rispetto alla prima e poi assorbita in primo grado, di apertura della diversa procedura di liquidazione controllata e cioè se anche in tale ipotesi la Corte di Appello, adita in sede di reclamo ex art. 51 cc.ii., debba o meno esaminare la medesima domanda subordinata, accertando i presupposti della stessa ed eventualmente dichiarare la sua la apertura», in quanto ha rilevato che risultavano non ricorrere i requisiti che ne avrebbero potuto giustificare la proposizione, come rappresentati: 1) da un lato, dalla presenza di una adeguata illustrazione delle ragioni per le quali la risoluzione di tale questione risultava rilevante ai fini della definizione del giudizio di reclamo nel corso del quale la creditrice istante, convenuta, aveva richiesto che la Corte d'Appello laddove avesse accolto il reclamo avverso l'apertura della liquidazione giudiziale (come poi effettivamente avvenuto) prendesse posizione a riguardo dell'istanza di liquidazione controllata dalla stessa proposta avanti al primo giudice in via subordinata; e 2) da altro lato, dalla asserita difficoltà interpretativa di detta normativa in ragione della novità della problematica e dell'essere non risultato risolutivo l'aver approfondito, anche sulla base delle precedenti pronunce che risultassero intervenute, tutte le alternative che potevano a tal fine porsi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-prima-presidenza-10-luglio-2025-n-18925-pres-est-cassano
[con riferimento ai precedenti giurisprudenziali espressi, nel vigore della precedente disciplina, sul c.d. effetto evolutivo del reclamo nell'ambito del procedimento di apertura del fallimento, precedenti che si sarebbero potuti e dovuti prendere in considerazione anche nella vigenza del codice della crisi, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 dicembre 2023, n. 35423 https://www.unijuris.it/node/7566].
