Corte di Cassazione (17721/2025) – Concordato minore: si deve ritenere possibile che il giudice imponga al debitore il deposito di un fondo spese ma non anche che l'inadempimento integri un causa di revoca dell'apertura.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
30/06/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 giugno 2025, n. 17721 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Paola Vella.

Concordato Minore – Imposizione da parte del giudice della costituzione di un fondo spese – Ammissibilità – Violazione di tale dovere – Causa possibile di revoca dell'apertura – Esclusione – Fondamento – Rilevanza solo ai fini del giudizio di fattibilità del piano.

In tema di concordato minore, nella specie con prosecuzione dell’attività professionale, per il caso di nomina del commissario giudiziale in sostituzione dell’OCC, ai sensi dell’art. 78, comma 2-bis, CCII, il giudice può prescrivere al debitore il deposito di un fondo spese, senza che la sua inottemperanza (ovvero inosservanza del termine assegnato e pur se qualificato come perentorio dal giudice) integri in sé una causa di inammissibilità (o improcedibilità) della domanda, con automatica revoca del decreto di apertura della procedura, ferma la possibilità per il giudice di valutare, anche da tale condotta, la eventuale mancanza di fattibilità del piano alla luce dei costi presumibili della procedura indicati nella relazione particolareggiata dell’OCC ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. e), CCII. (Principio di diritto) [nello specifico la Corte, quanto alla prima questione tematizzata circa la possibilità o meno che, in sede di concordato minore, venga imposto dal giudice al debitore il deposito di un fondo spese ha infatti ritenuto che non sussistessero dubbi che la costituzione di un fondo spese fosse compatibile con lo svolgimento delle operazioni e il rispetto delle relazioni fra organi anche del concordato minore, posto che esso mira a garantire l’avanzamento della procedura senza ostacoli di ordine economico in relazione alle spese occorrenti, compreso il compenso del commissario giudiziale che sia stato nominato in sostituzione dell’OCC; viceversa quanto alla diversa questione prospettata in caso di risposta positiva alla precedente, volta a stabilire se l'eventuale inottemperanza a tale obbligo nel termine stabilito dal giudice potesse essere causa della revoca dell'ammissione a quella procedura, la stessa Corte ha ritenuto che ciò non si dovesse ritenere possibile stante che il legislatore aveva espressamente previsto negli artt. 77, 80 comma 6, e 82, comma 2, C.C.I. delle ipotesi rispettivamente di inammissibilità della domanda, di rigetto della stessa in caso di “atti in frode” (con conseguente possibilità per i creditori e per il pubblico ministero di proporre istanza di liquidazione controllata) e di revoca dell'omologazione, ragion per cui non sembrava plausibile che solo per la fattispecie del mancato deposito del fondo spese, contemplata accanto alle altre con riferimento alla procedura di concordato preventivo nell’art. 106, comma 2, C.C.I., lo stesso legislatore avesse abdicato ad una regolamentazione specifica nel concordato minore, per affidarsi al meccanismo di rinvio ex art. 74, comma 4, C.C.I. e proprio collegando solo per questa via la condotta omissiva ad una sanzione nell’iter processuale, figura per la quale la chiarezza normativa delle prospettive di avanzamento della procedura impone, in generale, una caratterizzazione orientata al comando esplicito, se non alla tassatività]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/33440/CrisiImpresa?Nel-concordato-minore-la-norma-di-richiamo-ex-art.-74%2C-ult.-co.%2C-CCII%2C-si-differenzia-dal-criterio-dell%E2%80%99analogia

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/33469?Nel-concordato-minore-il-mancato-deposito-del-fondo-spese-non-determina-l%E2%80%99inammissibilit%C3%A0

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza