Tribunale di Verona - La composizione negoziata deve essere finalizzata al risanamento, onde non può avere scopo esclusivamente liquidatorio anche se più favorevole per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.

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Data di riferimento: 
16/06/2025

Tribunale Ordinario di Verona, Sez. II civ., 16 giugno 2025 – Pres. Monica Attanasio, Rel. Pier Paolo Lanni, Giud. Francesco Bartolotti.

Composizione negoziata della crisi – Risanamento dell'impresa – Finalità necessaria – Previsione di uno scopo esclusivamente liquidatori – Inammissibilità – Fondamento - Irrilevanza del fatto che garantisca un maggior soddisfacimento dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.

La composizione negoziata deve necessariamente essere finalizzata al risanamento dell’impresa, non potendo basarsi solo su un progetto tendente alla ristrutturazione del debito con finalità liquidatorie. Questa tesi, rispondente all’orientamento giurisprudenziale prevalente, si basa sul dato insuperabile della formulazione dell'art. 12 C.C.I., che prevede, quale presupposto per l’accesso a quella procedura, la ragionevole perseguibilità del “risanamento dell’impresa”, e sulle previsioni consequenziali che ne regolano la gestione come basate sul presupposto che le prospettive di poter conseguire quel risultato risultino concrete (art. 21 C.C.I.) e che richiedono, ai fini della conferma delle misure protettive (art. 19, comma 2, lett. d), C.C.I.) che nel ricorso volto a conseguirne il riconoscimento venga prospettato un progetto di piano, appunto, di risanamento, che risulti redatto nel rispetto di precise indicazioni contenutistiche evidentemente finalizzate a consentire la verifica della possibilità di prosecuzione dell’attività imprenditoriale. Non assume rilievo in senso contrario la circostanza che tra gli esiti della composizione negoziata, ai sensi dell’art. 23 C.C.I., possa esservi uno strumento sostanzialmente liquidatorio come il concordato semplificato, poiché il suo presupposto di ammissibilità, ai sensi dell’art. 25 sexies C.C.I., è che le trattative del debitore con i creditori si siano svolte secondo buona fede in un contesto che deve comunque partire dalla possibilità di perseguire il risanamento dell’impresa attraverso strumenti alternativi. [nello specifico, il Tribunale aveva in un primo tempo rigettato la richiesta di conferma delle misure protettive motivando tale decisione in ragione dell'essersi le trattative prospettate come volte a una finalità sostanzialmente liquidatoria, improntata ad una ristrutturazione del debito senza risanamento dell'impresa anche se in grado di garantire ai creditori un grado di soddisfacimento superiore a quello eventualmente conseguibile in sede di liquidazione giudiziale, circostanza quella in quel contesto considerata irrilevante; in un secondo tempo però, in sede di reclamo, l'ha accolta pur essendo nel frattempo spirato nel corso di quel procedimento il termine massimo riconoscibile di durata delle misure protettive di 120 giorni (essendo sempre possibile in un caso di quel tipo richiedere una rimessione in termini), e l'ha accolta in quanto la ricorrente ha prodotto l'offerta in particolare di una società terza, come sopravvenuta, di acquisto delle quote aziendali e del complesso immobiliare di cui prima aveva prospettato solo l'alienazione, acquisto quello finalizzato, mediante la realizzazione di un residence, alla prosecuzione dell'attività d'impresa]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-10-giugno-2025-pres-attanasio-est-lanni

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33408/CrisiImpresa?Composizione-negoziata-e-ammissibilit%C3%A0-di-elementi-sopravvenuti-in-sede-di-reclamo

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza