Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Liquidazione controllata: se l'apertura viene richiesta da un creditore, il tribunale è tenuto a compiere un riscontro, seppur incidentale, sull'esistenza del credito.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ., 10 giugno 2025 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Enrico Quaranta, Giud. Maria Sodano e Simona Di Rauso.
Liquidazione controllata – Istanza di apertura formulata da un creditore – Controllo incidentale da eseguirsi da parte del tribunale – Documenti di parte che non costituiscono prova valida nei confronti dei terzi dell'esistenza del credito.
Con riferimento ad una domanda proposta ai sensi dell'art. 268, secondo comma, C.C.I. da un creditore di assoggettamento a liquidazione controllata di un suo debitore, se è pur vero che la giurisprudenza si è orientata, già vigente la legge fallimentare, a non richiede necessariamente che il credito per l’apertura della procedura concorsuale si fondi su un titolo esecutivo (cfr. in tal senso ex multis in questa rivista: Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 521 del 23.01.2013 https://www.unijuris.it/node/1701) il Tribunale è comunque tenuto, seppure in via incidentale, nell’esercizio dei propri poteri istruttori, a verificare l’esistenza del credito, che a tal fine non può essere dimostrata dal creditore istante mediante estratti della contabilità, né mediante fatture che, anche se emesse in formato elettronico, per essere valide, richiedono l'accettazione da parte del destinatario delle stesse (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-santa-maria-capua-vetere-10-giugno-2025-pres-est-quaranta
[in tema di verifica incidentale che il tribunale è chiamato a compiere a fronte della domanda di un creditore volta alla pronuncia del fallimento di un suo debitore, cfr. anche in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 maggio 2022, n. 16853 https://www.unijuris.it/node/6345].
