Corte di Cassazione (11647/2025) – Termini di decadenza delle revocatorie proposte nell'ambito di un fallimento dichiarato dopo l'entrata in vigore dell'art 69 bis L.F. ma in consecuzione di un concordato preventivo iniziato in precedenza.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 maggio 2025, n. 11647 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Zuliani.
Azione revocatoria – Fallimento dichiarato dopo l'entrata in vigore dell'art. 69 bis L.F. - Concordato preventivo iniziato invece anteriormente – Procedimento omologato ma poi revocato – Verificarsi di un'ipotesi di consecuzione tra procedure – Inapplicabilità dei termini di decadenza previsti dal primo comma di detto articolo.
In tema di consecuzione di procedure concorsuali, l'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006 non contiene una deroga al principio della considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo cui succede quella di fallimento, sicché, ai fini dell'individuazione delle norme applicabili alle azioni recuperatorie esperibili dal fallimento successivamente dichiarato, rileva la data di inizio della procedura concordataria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, che non aveva applicato i nuovi termini di decadenza, di cui all'art. 69-bis, comma 1, l.fall., alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di un fallimento, dichiarato successivamente all'entrata in vigore dalla citata disposizione, ma in consecuzione rispetto ad un concordato preventivo iniziato in precedenza). (Massima Ufficiale)
[nello specifico, con riferimento a due sue precedenti decisioni che la Corte nell'occasione ha deciso di integrare e correggere, cfr. in particolare in questa rivista: Cassazione civile, 09 marzo 2020, n. 6506 https://www.unijuris.it/node/5361]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alle altre decisioni richiamate nell'occasione della Corte a suffragio della sua decisione, in tema di applicabilità del principio di continuità tra procedure di cui all'art. 69 bis, secondo comma,L.F. in caso di rilevata unitarietà tra le stesse anche a prescindere dalla distanza temporale esistente tra quelle, cfr.: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 ottobre 2024, n. 26159https://www.unijuris.it/node/8064; per quanto concerne il disposto dell'art. 150 del D. Lgs. 5/2006 per il quale “… le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data dell’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo la legge anteriore” (disposto che, come rilevato dalla Corte, non contiene alcun cenno al principio di continuità delle procedure di concordato preventivo e di fallimento, che il legislatore ha fatto proprio e formalizzato con l'introduzione del secondo comma, dell'art. 69 bis L.F.) circa la sua possibile applicabilità anche alla procedura di amministrazione straordinaria, cfr.: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 ottobre 2024, n. 27454 https://www.unijuris.it/node/8223].
