Corte di Cassazione (11220/2025) – Concordato preventivo in continuità indiretta: il miglior soddisfacimento dei creditori, inteso come maggior eccedenza dell’attivo concordatario, è requisito di ammissibilità.

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Data di riferimento: 
11/04/2025

Corte di Cassazione, sez. I, 11 aprile 2025, n. 11220 – Pres. Dott. Massimo Ferro, Consigliere relatore dott.ssa Paola Vella

Concordato preventivo – Continuità indiretta – Requisito di ammissibilità – Miglior soddisfacimento dei creditori.

Concordato preventivo – Continuità indiretta – Miglior soddisfacimento dei creditori – Maggior disponibilità dell’attivo concordatario.

Concordato preventivo – Continuità indiretta – Miglior soddisfacimento dei creditori – Maggior disponibilità dell’attivo concordatario – Eccedenza della somma destinata al pagamento dei creditori.

Non vi sono ragioni, al di là di una contrapposizione ontologica tra concordato in continuità diretta e concordato in continuità indiretta, disattesa però nella giurisprudenza di legittimità, per sostenere che il requisito di ammissibilità del concordato di cui all’art. 186-bis, comma 2, lett. b) l. fall. sia previsto solo per il primo e non anche per il secondo. Pertanto, anche nel concordato in continuità aziendale indiretta il tribunale deve verificare, a pena di inammissibilità, che, sulla base dell’apposita attestazione, sussista il requisito del cd “miglior soddisfacimento dei creditori”.  (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

Nel sistema delineato dalla legge fallimentare, i maggiori rischi che l’accesso al concordato in continuità aziendale dischiude per i creditori concorsuali vanno bilanciati, sin dalla fase di ammissione, con la verifica giudiziale che si tratti di soluzione funzionale ad una soddisfazione delle loro pretese più ampia rispetto alle alternative concretamente praticabili, e segnatamente a quella fallimentare. In questa prospettiva, e proprio perché rivolto al ceto creditorio nel suo insieme, il requisito del miglior soddisfacimento dei creditori non può che tradursi, in concreto, in una maggiore disponibilità di attivo concordatario, per effetto dello specifico piano allestito, a prescindere dalle percentuali di pagamento contemplate nella proposta a favore delle singole classi di creditori. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

Per “surplus concordatario” può ragionevolmente intendersi non ogni utilità frutto dalla prosecuzione dell’attività, bensì soltanto quella parte di essa che ecceda la somma destinata, secondo il piano concordatario, al pagamento dei creditori e da distinguere rispetto all’incremento del valore dell’azienda realizzato tramite la continuità aziendale. E’ proprio in questo incremento che si sostanzia, appunto, il requisito imprescindibile del miglior soddisfacimento dei creditori, non potendosi ridurre la soddisfazione scaturente dal concordato preventivo in continuità alla mera continuità in sé. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-28-aprile-2025-n-11220-pres-ferro-est-vella

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33378/CrisiImpresa?Continuit%C3%A0-indiretta%2C-surplus-concordatario-e-verifica-del-Tribunale

[In questa rivista, in merito alla prima massima: Tribunale di Reggio Emilia, Sez. procedure concorsuali, 18 marzo 2025 (data della pronuncia), in https://www.unijuris.it/node/8444 ]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: