Corte di Cassazione (11224/2025) – Amministrazione straordinaria consecutiva rispetto ad un concordato preventivo: considerazioni in tema di necessaria tempistica di esercizio di un'azione revocatoria e di possibile esenzione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 aprile 2025, n. 11224 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Zuliani.
Amministrazione straordinaria aperta in consecuzione di un concordato preventivo - Azione revocatoria fallimentare – Proposizione - Necessario rispetto del termine triennale previsto a fini di decadenza dall'art. 69 bis, primo comma, L.F.- Termine da considerarsi decorrente dall'apertura della seconda procedura – Irrilevanza a tal fine dell'intervenuta riscontrata consecuzione.
Azione revocatoria . Applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 67, terzo comma, lettera a), L.F. - Pagamento di beni e servizi effettuato nei termini d'uso – Presupposto necessario – Non riscontrabilità nel caso del pagamento fatto da un terzo.
La decorrenza del termine triennale ex art. 69-bis, comma 1, l.fall., previsto per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari, deve individuarsi nella dichiarazione di fallimento, posto che prima di tale momento, che coincide con la nomina del curatore fallimentare, l'azione non sarebbe in concreto esercitabile, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2935 c.c.; tale regola non trova eccezione neppure nel caso in cui la pronuncia di fallimento si collochi in consecuzione rispetto ad una domanda di concordato preventivo. (Massima Ufficiale)
Stante che un pagamento fatto con l’intervento di un terzo, debitor debitoris, non può annoverarsi tra «i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso” come richiesto espressamente, a fini di esenzione da revocatoria, dell'art. 67, comma 3, lettera), L.F., si deve ritenere che sia assoggettabile a revocatoria il pagamento eseguito alla società subappaltatrice da parte della committente dei lavori in luogo della società appaltatrice in amministrazione straordinaria seppur riconducibili alla continuazione dell'attività cui si riferiscono. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima, in tema di ipotesi in cui il principio di consecuzione tra procedure non opera per non avere carattere generale, cfr. in questa rivista:Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 febbraio 2022, n. 5090 https://www.unijuris.it/node/6109 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2021, n. 33364 https://www.unijuris.it/node/5918].
