Tribunale di Roma – Non sono assoggettabili a sospensione o scioglimento, in sede di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 97, primo comma, C.C.I. i contratti mediante i quali il proponente abbia concesso garanzie a favore di terzo.

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Data di riferimento: 
26/03/2025

Tribunale di Roma, Sez. XIV, 26 marzo 2025 (data della pronuncia) – Pres. Stefano Cardinali, Rel. Claudio Tedeschi, Giud. Fabio Miccio.

Concordato preventivo – Contratti pendenti di concessione unilaterale di garanzie – Inaccoglibilità dell'istanza di sospensione o scioglimento – Fondamento.

Stante che, a norma dell'art, 97, primo comma, C.C.I, a seguito della presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, i contratti in essere, salvo quanto previsto dall'art. 91, comma secondo C.C.I. (contratti che abbiano la finalità di trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni aziendali), proseguono anche nel corso della procedura ma è previsto che il debitore abbia la facoltà, laddove però ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti a tale data nelle prestazioni principali da entrambe le parti, di presentare un'apposita istanza al tribunale volta ad ottenerne la sospensione e lo scioglimento, deve ritenersi, dal momento che non ricorre quel necessario presupposto, che non risulti accoglibile una tale istanza laddove trattasi di contratti con cui la società proponente, a fronte della concessione ad un diverso soggetto di un mutuo ipotecario, ne abbia garantito la restituzione mediante la stipula di un contratto di cessione di crediti futuri di cui risulterà titolare (e, tra essi, anche dei canoni d'affitto relativi a locali dislocati all'interno del centro commerciale a mezzo del quale esercita la propria attività aziendale), nonché dei crediti derivanti dalle polizze assicurative in essere, per i cui proventi sia stata prevista la canalizzazione su relativo apposito conto, c.d. conto corrente canoni, presso l'istituto mutuante, oltre che di un ulteriore atto negoziale con cui la stessa abbia costituito, in favore dell'istituto creditore, pegno sul saldo di tale conto; ciò in quanto deve escludersi che possa trattasi di contratti la cui esecuzione preveda obbligazioni principali reciproche, ma che trattasi di c.d. contratti unilaterali comportanti a carico di una sola delle parti, successivamente alla loro conclusione e perfezionamento, l'esecuzione di prestazioni rilevanti ai fini del relativo adempimento. Né può ricondursi, in senso contrario ad un'ipotesi di quel tipo, concernente appunto contratti di mutuo garantiti da pegno e cessione di crediti senza obbligazioni esecutive in capo al mutuante, la previsione di cui all'art. 97, comma 14, C.C.I. che con riferimento al finanziamento bancario prevede che “costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-26-marzo-2025-pres-cardinali-est-tedeschi

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33380/CrisiImpresa?Sospensione-o-scioglimento-ai-sensi-dell%E2%80%99art.-97-CCII-di-contratti-unilaterali-di-garanzia

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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