Corte di Cassazione (19217/2025) - Concordato preventivo con cessione dei beni: legittimazione del legale rappresentante della società proponente o del liquidatore sociale nelle controversie per l'accertamento dell'attivo e del passivo.

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Data di riferimento: 
13/07/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 luglio 2025, n. 19217 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Filippo D'Aquino.

Concordato preventivo con cessione dei beni – Controversie che ne conseguano – Legittimazione passiva del rappresentante della società proponente o del liquidatore sociale – Eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore giudiziale – Esclusione – Fondamento.

Stante che in sede di concordato con cessione dei beni, la prosecuzione dell’attività di impresa, in assenza di uno spossessamento pieno e di uno stato passivo, permane in capo al legale rappresentante della società proponente (o eventualmente, in caso di attività liquidatoria, in capo al liquidatore sociale), come anche l’assolvimento degli obblighi tributari, si deve ritenere che a quello spetti il ruolo di legittimato passivo nelle controversie volte all'accertamento delle ragioni di credito e di debito, e che, quindi, tale legittimazione non competa al liquidatore giudiziale che, non assumendo il ruolo di rappresentante della massa dei creditori ma solo dei singoli creditori, acquista la sola legittimazione a disporre dei beni oggetto del concordato quale mandatario dei singoli, con riferimento alle prerogative distributive attuative del piano concordatario, onde avendo quei soggetti ruoli distinti non è prevista la conseguente integrazione del contraddittorio nei confronti di quello che risulti pretermesso anche laddove, in particolare, un creditore proponga oltre alla domanda di accertamento del proprio diritto anche domanda di condanna, o idonea a influire sulle operazioni di riparto del ricavato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33429/CrisiImpresa?La-Cassazione-sulla-distinzione-tra-legittimazione-processuale-del-liquidatore-giudiziale-e-del-debitore-nel-concordato-preventivo#google_vignette

[in tema di legittimazione processuale dell'imprenditore sottoposto a concordato preventivo dal momento che prosegue l'esercizio dell'impresa nel corso della procedura, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. IV lavoro, 20 settembre 2019, n. 23520 https://www.unijuris.it/node/5071; Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 28 luglio 2017 n. 18823 https://www.unijuris.it/node/3756 e Corte di Cassazione, Sez. V trib., 28 maggio 2020, n. 10108 https://www.unijuris.it/node/5234].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: