Corte di Cassazione (6873/2025) - Liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012: perentorietà del temine fissato dal liquidatore entro il quale possono essere presentate le domande di partecipazione alla procedura.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 marzo 2025, n. 6873 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Fidanzia.
Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio ex art, 14 ter L. 3/2012 – Proposizione di domande volte alla partecipazione alla procedura – Termine fissato dal liquidatore – Natura perentoria – Fondamento – Solo presupposto per il quale può essere presentata una domanda tardiva.
In tema di liquidazione del patrimonio del soggetto sovraindebitato, la disciplina contenuta nell'art. 14 sexies, lett. b),L. 3/2012, che assegna al liquidatore il compito di indicare il termine entro il quale si possono presentare le domande di partecipazione alla procedura, risulta compiuta e priva di lacune e, pertanto, non necessita di essere interpretata ricorrendo, ai sensi dell'art.12 delle preleggi, ad una applicazione analogica dell'art. 101 L.F. Ne consegue che la mancata previsione da parte del legislatore della L.3/2012 della possibilità di proporre domande tardive è frutto di una scelta dello stesso, che non ha ritenuto ammissibile altro che la domanda tempestiva. Non vi è dubbio, infatti, che, anche in confronto con la disciplina della procedura fallimentare, l’esigenza di procedere alla rapida liquidazione del patrimonio emerge, nel sovraindebitamento, con evidenza sia nella fase di verifica del passivo, che in quella di eventuale contestazione ex art. 14 octies L.3/2012 della decisione del liquidatore ed eventuale del giudice sull’ammissione del credito, e pure in quella di liquidazione dell’attivo, fasi la cui regolamentazione è caratterizzata dalla massima semplificazione del rito. Tale conclusione non può essere confutata con il richiamo all’art. 14 nonies, comma 5, L. 3/2012, che dispone che la chiusura della procedura non possa essere pronunciata dal giudice prima “del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda”, norma che va raccordata con l’art.14 quinques, comma 4, secondo cui “la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all’art. 14 undecies per i quattro anni successivi al deposito della domanda” norma quest'ultima volta a consentire l'acquisizione di eventuali beni sopravvenuti in capo al sovraindebitato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riferimento a quanto sopra la Corte ha, sintetizzando pronunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 14-ter e seg. della l. n. 3 del 2012 contengono una disciplina compiuta della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, nella quale il termine ex art. 14 sexies lett b) - la cui concreta determinazione è rimessa all’organo della liquidazione - è termine di fonte legale avente specifica funzione acceleratoria della procedura; ne segue che, pur non essendo espressamente previsto dalla legge a pena di decadenza, il termine va considerato perentorio. Pertanto, è preclusa al creditore la semplice presentazione di domande di partecipazione alla liquidazione oltre il termine citato, salvo che il creditore tardivo non giustifichi il suo ritardo nell’ottica di un’istanza di rimessione in termini (art. 153 c.p.c.), dimostrando l’esistenza della causa non imputabile che abbia determinato la decadenza”.
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