Corte di Cassazione (11220/2025) - Anche nel concordato in continuità aziendale indiretta il tribunale deve verificare, a pena di inammissibilità, che, sulla base dell'apposita attestazione, sussista il requisito della maggior soddisfazione dei creditori.

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Data di riferimento: 
28/04/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 aprile 2025, n. 11220 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Paola Vella.

Concordato con continuità aziendale indiretta – Momento della domanda e della successiva ammissione – Irrilevanza del fatto che l'azienda risulti affittata ed esercitata da un terzo.

Concordato preventivo in continuità indiretta – Relazione del professionista – Necessità che attesti che risulta funzionale alla miglior soddisfazione dei creditori.

Concordato con continuità aziendale indiretta – Requisito imprescindibile del miglior soddisfacimento dei creditori – Utilità da prendersi in considerazione in sede di riscontro.

Il concordato con continuità aziendale, come disciplinato ex art. 186 bis dalla legge fallimentare, riguarda anche la continuità c d. indiretta, e comprende segnatamente altresì il caso in cui l'azienda sia già affittata, restando irrilevante che, al momento della domanda di concordato, come pure all'atto della successiva ammissione, l'azienda sia esercitata da un terzo anziché direttamente dal debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di concordato preventivo, anche nel concordato in continuità indiretta e non solo nelle soluzioni con la prosecuzione diretta dell’attività aziendale il tribunale deve verificare, a pena di inammissibilità, che sulla scorta dell’apposita attestazione sussista il requisito del c.d. “miglior soddisfacimento dei creditori”. (Massima Ufficiale)

Il requisito imprescindibile del miglior soddisfacimento dei creditori, da ricontrarsi da parte del tribunale e da tenersi distinto da quello soggettivo della convenienza riservato ai singoli creditori, si deve ritenere si sostanzi non in una qualsiasi utilità generata dalla prosecuzione dell’attività, ma solo in quella parte che, secondo il piano, è destinata al pagamento dei creditori e che eccede l’attivo disponibile in ipotesi di fallimento, non potendosi ridurre la soddisfazione scaturente dal concordato preventivo in continuità alla mera continuità in sé. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-28-aprile-2025-n-11220-pres-ferro-est-vella

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33378/CrisiImpresa?Continuit%C3%A0-indiretta%2C-surplus-concordatario-e-verifica-del-Tribunale

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione, Sez. 1, 1 marzo 2022, n. 6772https://www.unijuris.it/node/6112 e Corte di Cassazione, Sez.I civ., 19 novembre 2018 n. 29742https://www.unijuris.it/node/4420; con riferimento alla seconda massima, in tema di verifiche che il tribunale è chiamato a compiere per decidere dall'ammissibilità di una proposta di concordato in continuità anche per quanto concerne la sua fattibilità economica: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 giugno 2023, n. 17103https://www.unijuris.it/node/7116 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 aprile 2017 n. 9061 https://www.unijuris.it/node/3581; con riferimento alla terza massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 agosto 2024, n. 22474 https://www.unijuris.it/node/7991 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 ottobre 2024, n. 25919 https://www.unijuris.it/node/8059].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: