Corte d'Appello di Napoli – Facoltà del curatore di subentrare in luogo dell'originario attore nell'azione revocatoria ordinaria pendente come interrotta a seguito del fallimento del convenuto, e termine per la riassunzione.

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Data di riferimento: 
30/04/2025

Corte d'Appello di Napoli, Sez. II civ., 30 aprile 2025 (data della pronuncia) - Pres. Alessandro Piscitiello, Cons. Rel. Paola Martorana, Cons. Maria Teresa Onorato.

Azione revocatoria ordinaria - Sopravvenuto fallimento del convenuto - Interruzione automatica del giudizio – Possibile subentro del curatore in luogo dell'attore previa riassunzione - Fondamento e presupposti.

Fallimento – Interruzione automatica dei processi in corso di cui è parte il fallito – Termine previsto per la riassunzione - Decorrenza

Laddove un creditore abbia proposto azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti di un soggetto poi fallito in corso di causa, il curatore può, ai sensi dell'art. 66 L.F., subentrare nell'interesse della massa al suo posto, accettandola nello stato in cui si trova e assumendo, ovviamente, la posizione dell'attore originario, senza la necessità di iniziare un nuovo giudizio avente lo stesso oggetto come potrebbe pur sempre decidere di fare; ciò in quanto le condizioni dell'azione non mutano (né sotto il profilo del thema probandum, ne' sotto quello del thema decidendum) ed in quanto l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificato all'origine la proposizione della domanda, non scompare, ma è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende. In tal caso il curatore non subentra altresì nella posizione del debitore fallito, ancorché quest'ultimo fosse anch'egli parte del giudizio nella fase anteriore al fallimento. [cfr. in questa rivista: Cassazione, Sezioni Unite, 17 dicembre 2008 n. 29420 https://www.unijuris.it/node/1261 che ha pronunciato un principio diritto che depone in tal senso in quanto così afferma: “qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 legge fallimentare, accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In caso di apertura del fallimento, ex art. 43, comma 3, L.F. l'interruzione dei processi in corso di cui sia parte il fallito è automatica, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione ex art. 305 c.p.c., che fissa che perentoriamente debba aver luogo entro tre mesi dall'interruzione, e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 L.F. per le domande di credito, decorre in quel caso dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., è portata a conoscenza, mediante comunicazione dell'ufficio giudiziario o notifica di uno degli interessati, delle parti processuali, indipendentemente dal fatto che queste non siano colpite dall'evento, interruttivo, e del curatore fallimentare che ha esigenza di venire a conoscenza dei giudizi a cui partecipava il soggetto fallito, al fine di eventualmente riassumerli o proseguirli tempestivamente (anche ora, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della crisi, ai sensi dell'art. 143, comma 3, C.C.I., l'interruzione dei processi in corso si verifica automaticamente a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale e, in quel caso, la norma prevede espressamente che “Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33433/CrisiImpresa?Azione-revocatoria-ordinaria-ex-art.-2901-c.c.%2C-sopravvenuto-fallimento-del-debitore-e-legittimazione-esclusiva-della-curatela-fallimentare-ex-art.-66-L.F

[a proposito di quale sia in quel caso il momento dal quale si deve ritenere decorso il termine di prescrizione quinquennale di tale azione anche nei confronti della curatela, da individuarsi nella data dell'atto impugnato e non in quella della pronuncia del fallimento, e circa l'essere stato detto termine, anche nell'interesse della massa, interrotto dall'iniziativa di quel creditore, cfr.: Cassazione civile, Sez. VI, 04 Luglio 2018, n. 17544 https://www.unijuris.it/node/4829; Corte di Cassazione, Sez. III civ., 06 luglio 2020, n. 13862 https://www.unijuris.it/node/5501 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 marzo 2023, n. 6795 https://www.unijuris.it/node/6893 (pronuncia quest'ultima che ha anche escluso che rilevi, quale condizione perché tale subentro possa aver luogo, l'intervenuta ammissione al passivo fallimentare del credito preesistente dell'originario attore, essendo richiesto solo che da parte del curatore si provi che l'atto di disposizione risultava anteriore alla dichiarazione di fallimento ed il pregiudizio da esso derivato); con riferimento alla seconda massima, cfr.: Cass., Sez. 3, 5 gennaio 2024, n. 322 https://www.unijuris.it/node/7501].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: