Tribunale di Taranto - Liquidazione controllata: modalità di liquidazione del compenso spettante all'OCC.

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Data di riferimento: 
02/07/2025

Tribunale di Taranto, Sez. II civ. - Ufficio Procedure Concorsuali, 02 luglio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Italo Federici, Giud. Raffaele Viglione e Giuseppe De Francesca.

Liquidazione Controllata – Nomina di un liquidatore diverso dall’OCC – Determinazione dei compensi – Natura unitaria – Compenso dell’OCC – Prededuzione - Criteri cui attenersi in sede di anticipazione e di determinazione finale da parte del giudice – Effetti che ne conseguono.

Laddove in sede di apertura della liquidazione controllata il tribunale abbia ritenuto opportuno nominare quale liquidatore un professionista differente rispetto al gestore della crisi incaricato dall'OCC, si deve ritenere che, ai sensi degli artt. 17 e 18, comma 2, del d.m. n. 202 del 2014, spetti a quelli stessi un trattamento unitario, con le seguenti precisazioni: a) il compenso dell’OCC per le fasi anteriori a quella propriamente liquidatoria, ancorché non liquidato dal giudice (art. 275, comma 3, C.C.I.), incide comunque, per il principio di unitarietà, sulla determinazione giudiziale del compenso del liquidatore; b) il compenso dell’OCC, ancorché certamente prededucibile, può essere insinuato al passivo in via del tutto provvisoria, sulla base del preventivo accettato dal debitore all’assunzione dell’incarico se e nei limiti in cui tale pattuizione non sia esorbitante rispetto ai parametri normativi di economicità, consistenza delle attività ed adeguatezza del compenso come prevista dall'art 2233, comma 2, c.c., previa decurtazione proporzionale della parte di compenso riferibile alla fase liquidatoria ed esecutiva; c) l’insinuazione del credito dell’OCC potrà consolidarsi nel quantum solo al momento della ripartizione finale, ovvero quando il compenso suo e quello del liquidatore potranno essere unitariamente parametrati a valori di attivo e passivo effettivi e non meramente indicativi; d) sarà oggetto di ripetizione quanto eventualmente percepito dall’OCC in eccedenza rispetto alla sua parte di compenso finale, così come sarà oggetto di pagamento prededucibile da parte della procedura quanto eventualmente ancora dovutogli al medesimo titolo. (pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sent ai sensi degli artt. 17 e 18, comma 2, del d.m. n. 202 del 2014enze/ultime/33434/CrisiImpresa?Compenso-dell%E2%80%99OCC-nella-liquidazione-controllata#google_vignette

[con riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L.F., in tema di criterio di determinazione del compenso spettante all'OCC anche laddove nominato anche liquidatore e al liquidatore laddove rappresentato da un soggetto diverso dal gestore della crisi, cfr. in questa rivista: Tribunale di Torino, 07 maggio 2024 https://www.unijuris.it/node/7786; Tribunale di Milano, 29 febbraio 2024 https://www.unijuris.it/node/7670 e Tribunale di Palermo 10 maggio 2023 https://www.unijuris.it/node/7083].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza