Corte di Cassazione (20672/2025) - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: al creditore colpevole di aver determinato o aggravato l'indebitamento non è precluso di contestare la legittimità della proposta.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 luglio 2025, n. 20672 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Zuliani.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Creditore che ha colpevolmente contribuito al sovraindebitamento o violato il merito creditizio ex art. 124 bis TUB - Ammissibilità del suo contestare i requisiti di legittimità della proposta - Non possibilità, viceversa, che contesti la convenienza della proposta in sede di omologazione.
In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124 bis TUB, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita ex art. 69, comma 2, CCII unicamente una contestazione della convenienza della proposta. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
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