Corte di Cassazione (18626/2025) – Concordato preventivo: sussiste la legittimazione attiva del liquidatore giudiziale, nominato ex art. 182 L.F., ai fini della presentazione dell’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.

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Data di riferimento: 
08/07/2025

Corte di Cassazione, sez. I, 08 luglio 2025, n. 18626 – Pres. Dott. Franco De Stefano, Consigliere relatore dott. Salvatore Saja

Concordato preventivo – Esecuzione forzata su beni della società – Opposizione di terzo – Legittimazione attiva del liquidatore giudiziale.

In caso di esecuzione nei confronti di società in concordato preventivo, deve affermarsi la legittimazione attiva del liquidatore giudiziale nominato ai sensi dell'art. 182 L. fall. a proporre l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., con la quale si allega la natura di patrimonio separato e vincolato alla soddisfazione dei creditori dell'attivo concordatario, atteso che tale figura professionale, di nomina giudiziale e con funzione di mandatario in favore dei creditori concorsuali, non è riconducibile all'ipotesi di liquidatore volontario della società. (massima ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-3-8-luglio-2025-n-18626-pres-de-stefano-est-saija

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33592/CrisiImpresa?Concordato-preventivo-%E2%80%93-Legittimazione-del-liquidatore-giudiziale-all%E2%80%99opposizione-di-terzo-ex-art.-619-c.p.c.https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33613/CrisiImpresa?Esecuzione-nei-confronti-di-societ%C3%A0-in-concordato-preventivo-con-cessione-dei-beni-e-legittimazione-del-liquidatore-giudiziale-alla-opposizione-di-terzo

 

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: