Tribunale di Bologna - Composizione negoziata: l'istanza del debitore volta ad inibire alle banche la sospensione degli affidamenti ed al ripristino di quelli già revocati o sospesi va annoverata tra quelle di riconoscimento di misure cautelari.
Tribunale Ordinario di Bologna, 06 giugno 2024 – Giudice designato Maurizio Atzori.
Composizione negoziata - Misure protettive e cautelari – Differenza - Istanza di pronuncia di una inibitoria volta impedire alle banche di sospendere gli affidamenti in corso – Contestuale istanza di emanare un ordine volto al ripristino di quelli sospesi con previsione di una penalità in caso di violazione - Domanda da considerarsi rientrare tra quelle di misure cautelari – Presupposti di accoglibilità – Articolo 16, comma 5, C.C.I. - Disposizione cui fare riferimento.
Il sistema delle misure di salvaguardia nella composizione negoziata non è procedura concorsuale e, anzi proprio perché non è procedura concorsuale, è un sistema perfetto secondo il quale l'imprenditore può accedere a misure protettive tipizzate e, laddove queste non siano in grado di assicurare profili specifici di protezione dello svolgimento delle trattative e del buon esito delle stesse, rimane a disposizione dell'imprenditore, in presenza dei presupposti e sempre ad iniziativa di parte, il sistema, ontologicamente atipico, della tutela cautelare. Tale ulteriore forma di tutela a differenza di quella assicurata dalle misure protettive non è volta ad evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi e dell'insolvenza, quanto a tutelare il patrimonio o l'impresa del debitore così da assicurare nel modo ritenuto più idoneo, provvisoriamente, il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e delle procedure d'insolvenza. [nello specifico, il tribunale, sottraendosi alla questione dibattuta circa l'esistenza di una terza categoria di misure, ha pertanto fatto rientrare tra le richieste di riconoscimento di misure cautelari l'istanza della società che aveva avuto accesso a quella procedura volta ad inibire alle banche (cd. bilaterali) la sospensione degli affidamenti che le erano stati concessi e al ripristino di quelli già revocati o sospesi e l'ha accolta, anche prevedendo l'applicazione di una penalità ex art. 614 bis c.p.c. laddove il suo ordine come a tal fine emesso in tal senso fosse stato violato, ciò in particolare avendola considerata conforme al disposto dell'art. 16, comma 5 L.F. che considera il creditore bancario uno dei principali protagonisti se non il capocordata del tentativo stragiudiziale di salvataggio dell'impresa onde legittima la sospensione o revoca delle linee di credito solo ove siano motivate dal rispetto dei principi di sana e prudente gestione dell’attività bancaria o imposte dalla disciplina di vigilanza prudenziale, e a condizione che ciò sia fatto comunicando per iscritto agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa le ragioni della decisione unilateralmente assunta. La presentazione di una istanza di accesso alla composizione negoziata non può infatti integrare una giusta causa di recesso della banca dai contratti in corso in quanto sarebbe paradossale che il debitore, realizzando con tale iniziativa una più o meno piena disclosure della propria situazione economica e finanziaria, con ciò esponendosi a quelle dei creditori impegnati nella corsa al titolo esecutivo e all'exit degli impegni contrattuali, sia per ciò stesso privato della liquidità necessaria alla continuità operativa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bologna-6-giugno-2024-est-atzori
[circa l'impossibilità di far rientrare tale ipotesi nell'ambito della richiesta di misure protettive atipiche, come costituenti un tertium genus di misure collocate tra quelle tipiche e le misure cautelari, cfr. in questa rivista: Tribunale di Milano, 30 marzo 2023 https://www.unijuris.it/node/7009; in tema di differenza tra misure protettive e cautelari e di presupposti di riconoscibilità delle seconde: Tribunale di Imperia, 20 febbraio 2024 https://www.unijuris.it/node/7646].
