Corte di Cassazione - Mandato all'incasso e compensazione di crediti: inammissibilità.

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Data di riferimento: 
07/05/2009

Cassazione civile, sez. I, 07/05/2009, n. 10548

Nell'ipotesi in cui tra la banca e il cliente intervenga un'operazione di anticipo su fatture regolata in conto corrente effettuata prima dell'ammissione del correntista alla procedura di concordato preventivo, con ricevute bancarie purtuttavia pagate dai terzi dopo l'inizio della predetta procedura, poiché il mandato all'incasso alla banca con facoltà di compensazione con gli scoperti di conto corrente del mandante non comporta a favore della banca, a differenza della cessione di credito, alcun trasferimento del credito di cui rimane titolare il mandante, solo al momento in cui viene incassata la somma da parte del mandatario sorge nei confronti di quest'ultimo l'obbligo di restituire quanto riscosso, e pertanto non può operarsi da parte dell'istituto di credito la compensazione fra il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse ed il proprio credito verso la stesso cliente, ciò in applicazione del principio della necessità della preesistenza dei rispettivi crediti previsto dall'art. 56 l.f. , richiamato dall'art. 169 della medesima legge.

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: