Corte di Cassazione (7920/2025) –Dichiarazione di fallimento: circostanze che risultano irrilevanti in sede di notifica del ricorso eseguita ex art. 15, comma 3, L.F. Rilevanza dell'intervenuto pagamento solo se anteriore alla pronuncia.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 marzo 2025, n. 7920 – Pres. Massimo Ferro – Rel. Paola Vella.
Fallimento – Notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza – Impossibilità di eseguirla Tramite PEC – Effettuazione infruttuosa presso la sede risultante dal registro delle imprese – Avvenuto necessario deposito presso la casa comunale - Esistenza di una sede diversa presso la quale si sarebbe potuto validamente operarla – Irrilevanza – Non necessità di indicare l'orario di avvenuta asserita notifica.
Dichiarazione di fallimento – Reclamo basato sull'avvenuto pagamento del creditore istante – Rilevanza a fini di revoca solo se intervenuto prima della pronuncia.
In tema di ricorso per la dichiarazione di fallimento, la notifica operata ex art. 15, comma 3, della l.fall., presso la sede della società risultante dal registro delle imprese, comporta l'irrilevanza dell'eventuale esistenza di una sede effettiva diversa ed esclude la possibilità di dimostrare che la stessa avrebbe dovuto essere effettuata in altro luogo, oltre a non contemplare la necessità di indicare l'orario del tentativo di notifica presso la sede della società a pena di nullità. (Massima Ufficiale)
Il pagamento del debito verso il creditore istante può eventualmente spiegare effetto in sede di reclamo ai fini della revoca della sentenza di fallimento, per difetto di legittimazione di quest’ultimo, solo se intervenuto prima della dichiarazione di fallimento e con atto di data certa anteriore. (Pierluigi Ferrini -Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima, circa la necessità di sollevare querela di falso per contestare la veridicità della relata di notifica dell'ufficiale giudiziario, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 luglio 2021, n. 21199 https://www.unijuris.it/node/5856; in tema di disciplina speciale prevista per la dichiarazione di fallimento dall'art. 15, comma 3, L.F., come connotata da esigenze di celerità e speditezza rispetto a quella ordinaria prevista dal codice di rito: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 maggio 2024, n. 13368 https://www.unijuris.it/node/7884; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 marzo 2022, n. 7083 https://www.unijuris.it/node/6177; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 marzo 2022, n. 6866 https://www.unijuris.it/node/6187 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 27 febbraio 2020, n. 5311 https://www.unijuris.it/node/5530; con riferimento alla seconda massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 aprile 2024, n. 11495 https://www.unijuris.it/node/7800 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2019, n. 16122 https://www.unijuris.it/node/5151].
