Tribunale di Terni – Composizione negoziata: presupposti perché si possa addivenire da parte dell'imprenditore all'affitto d'azienda anche senza la necessità che venga previamente autorizzato.
Tribunale Ordinario di Terni, Ufficio Procedure Concorsuali, 30 aprile 2025 (data della pronuncia) – Giudice Francesca Grotteria.
Composizione negoziata – Affitto d'azienda senza previsione di un successivo acquisto in deroga al disposto dell'art. 2560 c.c. - Non necessità che risulti previamente autorizzato – Fondamento.
Composizione negoziata – Compimento di atti di straordinaria amministrazione – Informativa da eseguirsi nei confronti dell'esperto . Effetti che a seconda dei casi.ne conseguono.
In sede di composizione negoziata come avviata, l'imprenditore resta nel pieno possesso delle facoltà gestorie, onde può liberamente decidere di affittare, come da parere favorevole dell'esperto, senza il preventivo esperimento di procedure atte a garantire il rispetto del principio di competitività, la sua azienda o un suo ramo; ciò, così deve ritenersi, senza la necessità della preventiva autorizzazione prevista dall'art. 22, primo comma, lettera d), C.C.I. in quanto l'espressione utilizzata dal legislatore nella citata disposizione (“trasferimento”), seppur da intendersi in senso lato (“in qualunque forma”), pare riferibile al solo effetto traslativo tipico dei contratti a effetti reali (sia pur realizzabili mediante forme diverse dalla vendita dell’azienda, come, ad esempio, il conferimento in una newco), e non anche all'ipotesi di affitto d’azienda laddove, come nello specifico, non contempli alcun obbligo di acquisto o un diritto di prelazione sull'acquisto definitivo in capo alla conduttrice che sia previsto avvenga in deroga al disposto dell'art. 2560, secondo comma , c.c., vale a dire senza che si produca la responsabilità solidale del cessionario per i debiti inerenti l'impresa ceduta che risultino dai libri sociali obbligatori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Quanto al fatto che nel corso del concordato semplificato l'imprenditore possa a determinate condizioni liberamente compiere anche atti di straordinaria amministrazione, va precisato che, nel caso intenda compiere atti di quel tipo, come anche nel caso di esecuzione di pagamenti non coerenti rispetto alle trattative in corso e alle aspettative di risanamento, risulta ai sensi dell'art. 21, commi 2, 3, 4, 5, C.C.I. comunque necessario che informi previamente per iscritto l'esperto che, ove li ritenga pericolosi per i creditori, segnala tale circostanza allo stesso imprenditore e all'organo di controllo e che, nel caso vengano ciò nonostante posti in essere, ha il potere, e se pregiudizievoli degli interessi di quelli il dovere, di iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese nei dieci giorni successivi segnalandolo anche al tribunale laddove siano state da quello concesse misure protettive. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
