Tribunale di Roma - Mandato all'incasso e compensazione di crediti: ammissibilità.

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Data di riferimento: 
21/04/2010

Tribunale di Roma, Sez. X, 21 aprile 2010 - G.U. Pedrelli

Nell'ipotesi che tra la banca e il cliente intervenga un'operazione di anticipo su fatture regolata in conto corrente e la banca, in forza di mandato, incassi i crediti anticipati successivamente alla data di ammissione alla procedura di concordato preventivo, occorre distinguere, ferma restando la prosecuzione del rapporto durante la procedura concorsuale, se la convenzione relativa all'anticipazione abbia previsto il diritto della banca di incamerare le somme riscosse, posto che in tal caso la banca medesima ha il diritto di compensare il proprio debito restitutorio con il credito vantato verso il correntista, ancorché quest'ultimo sia anteriore all'ammissione alla procedura e il debito sia sorto dopo. Il presupposto del principio su enunciato consiste nel fatto che in tale caso non opera il principio della cristallizzazione dei crediti e che la prosecuzione del conto corrente investe il rapporto nella sua interezza comprendendovi tutte le clausole che lo regolano, ivi compresa quella attributiva del diritto d'incamerare le somme riscosse per conto del cliente.

(Provvedimento tratto dalla rivista ""Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" - IPSOA - MILANO n. 11/2010 con nota di Virgilio Cederle Riproduzione riservata)

(Si vedano anche in questo sito la sentenza della Corte di Cassazione del 05/08/1997 n. 7194 ed, in senso contrario, la sentenza della Corte di Cassazione del 07/05/2009 n. 10548)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: